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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19562/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cessionario di un credito relativo a forniture effettuate in ambito ospedaliero aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'azienda ospedaliero-universitaria al risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento; la corte d'appello aveva confermato la decisione. L'ente pubblico ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, che il credito era sorto da rapporti contratti dalla soppressa azienda universitaria e che l'odierna ricorrente non era succeduta a titolo universale nel relativo patrimonio, sicché non poteva essere chiamata a rispondere del debito. Inoltre ha censurato la decisione di merito per avere dichiarato inammissibile, come ampliativa del thema decidendum, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva; in via alternativa, la questione avrebbe dovuto essere esaminata d'ufficio come difetto di legittimazione o di titolarità del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo con cui l'ente pubblico contestava la propria legittimazione passiva rispetto a un credito originato da rapporti riferibili alla soppressa azienda universitaria, rilevando che la nuova azienda ospedaliero-universitaria non era subentrata in universum ius. Ha inoltre affermato che l'eccezione non poteva essere dichiarata inammissibile, perché il giudice di merito avrebbe dovuto comunque verificare d'ufficio la ricorrenza della legittimazione/titolarità. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato solo per la trattazione camerale e per la memoria depositata dalle parti.

  • d.l. 1 ottobre 1999, n. 341

    la costituzione del Policlinico Umberto I in ente con personalità giuridica di diritto pubblico non ha comportato successione a titolo universale rispetto alla precedente azienda universitaria.

  • L. 3 dicembre 1999, n. 453

    norma di conversione del decreto che ha disciplinato la costituzione dell'ente pubblico; la Corte ne trae il dato della mancata successione universale.

Massime di principio

  • La legittimazione passiva può essere eccepita quando il debito azionato sia riferibile a un diverso soggetto giuridico e non risulti una successione a titolo universale nel rapporto o nel patrimonio del precedente ente.
  • Se la questione investe la titolarità del rapporto dedotto in giudizio o la legittimazione passiva come presupposto della domanda, il giudice di merito deve verificarne la ricorrenza anche d'ufficio e non può arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità per asserito ampliamento del thema decidendum.
  • La trasformazione o costituzione di un ente pubblico non implica, di per sé, il subentro in tutti i rapporti già facenti capo alla struttura precedente, occorrendo accertare in concreto a chi siano rimasti imputabili tali rapporti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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