Cassazione Penale, Ordinanza n. 16822/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato, il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La censura era fondata, secondo la Corte, su profili già prospettati nei gradi di merito, formulati in modo generico e con richiamo a elementi fattuali già esaminati e disattesi dalla corte territoriale. Quest'ultima aveva escluso i presupposti del beneficio valorizzando, da un lato, l'entità del profitto indebitamente percepito, pari a alcune migliaia di euro, e, dall'altro, la non occasionalità della condotta, protrattasi da maggio 2019 a febbraio 2020. Il ricorrente, quindi, mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione di merito sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, oltre che generiche e di contenuto fattuale. Ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di fatto della corte di merito, non manifestamente illogica, con cui era stata esclusa la particolare tenuità del fatto in ragione sia dell'importo indebitamente percepito sia della durata non occasionale della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la verificazione congiunta di presupposti che possono essere esclusi ove l'offesa non sia tenue per l'entità del profitto indebitamente percepito e ove la condotta non sia occasionale
in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
è richiamata per escludere che nel caso concreto vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a riproporre, in modo generico e fattuale, censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto è apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo se manifestamente illogico; non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli elementi fattuali.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può essere esclusa sia per l'entità dell'offesa, desumibile anche dal quantum indebitamente percepito, sia per la non occasionalità della condotta, quando la reiterazione temporale denoti una stabile abitualità del comportamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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