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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30452/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza ex art. 670 c.p.p. per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Roma il 24/04/2023 (irrevocabile il 14/05/2024) e la revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione del 21/05/2024. Si censurava che la sentenza di primo grado (Tribunale di Roma 30/09/2021) non era stata regolarmente notificata all'imputato dell'avviso di deposito della motivazione, per cui il termine personale per impugnare non sarebbe decorso e la sentenza non poteva ritenersi irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.; di conseguenza il titolo esecutivo sarebbe inesistente

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al giudice dell'esecuzione. Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso perché la Corte di legittimità (Quarta sezione, sentenza n. 32935/2024) aveva affermato che "il termine per impugnare nei confronti dell'imputato non poteva e non può dirsi decorso", il che impedisce di ritenere la sentenza irrevocabile e capace di sostenere un ordine di esecuzione, salvo che nel frattempo non sia stata proposta e definitivamente decisa un'impugnazione personale. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, se era prodotto l'atto di appello personale allegato all'incidente e se presenti i requisiti formali, trasmetterlo alla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione per la formale incardinazione (art. 568, comma 5 c.p.p.). Non risultando dagli atti un successivo ordine di esecuzione fondato su impugnazione personale già decisa, la Corte ha cassato l'ordinanza e rinviato per nuovo esame

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'istanza di non esecutività della sentenza. L'istanza è stata il mezzo procedurale utilizzato dal ricorrente per ottenere la declaratoria che la sentenza non fosse titolo esecutivo per carenza di irrevocabilità

  • art. 648, comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.

    Definisce l'irrevocabilità delle sentenze; la Corte ha ritenuto che, alla luce della pronuncia della Cassazione (termine per l'impugnazione personale non decorso), non poteva riconoscersi l'irrevocabilità della sentenza regionale e quindi non poteva reggere l'ordine di esecuzione

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che l'avviso di deposito mira a mettere l'imputato a conoscenza delle ragioni contenute nella motivazione per un utile esercizio del diritto di impugnazione, non semplicemente a notificargli l'esistenza del processo; da ciò la Corte d'appello aveva dedotto che l'assenza di notifica all'imputato non aveva comportato nullità qualora i motivi di appello fossero stati comunque depositati dal difensore

  • art. 185, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità per omessa notificazione a mani proprie; era stata eccepita in primo grado ma la Corte di appello e poi la Cassazione avevano ritenuto l'eccezione non idonea a inficiare l'appello svolto validamente dal difensore

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Regola la presentazione dell'atto di appello; il giudice dell'esecuzione ha ritenuto irrituale la produzione personale dell'atto di appello in sede di incidente, mentre la Corte di cassazione ha indicato che, se l'atto personale è formalmente valido, va trasmesso alla cancelleria del giudice emittente per l'incardinazione

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Stabilisce la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di trasmettere l'impugnazione personale allegata all'incidente alla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione per la formale incardinazione del gravame: obbligo operativo richiamato dalla Corte nel rinvio

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio per la risoluzione di eventuali contrasti di giudicati che possano derivare dalla doppia legittimazione all'impugnazione (difensore vs. imputato personale)

  • Sentenza Corte di cassazione, Sez. 4, n. 32935/2024

    Nel caso di specie il termine per impugnare nei confronti dell'imputato non poteva e non può dirsi decorso ma questo non ha inficiato la valida e doverosa trattazione del giudizio d'appello legittimamente proposto dal difensore di fiducia

    La Corte di cassazione ha affermato che il termine personale per l'impugnazione non era decorsi, pur ritenendo comunque valida la trattazione dell'appello promosso dal difensore; la Cassazione ha quindi constatato la sussistenza di una legittimazione disgiunta che lascia aperta la possibilità di impugnazione personale

  • Sentenza Corte di cassazione, Sez. 3, n. 19602/2021

    Orientamento secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza impugnata non può essere eccepita dal difensore unitamente a motivi di merito nell'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato; principio richiamato nella vicenda ma integrato dalla successiva valutazione sulla irrevocabilità

  • Corte costituzionale, sent. n. 317/2009 (riferimento art. 175, comma 2 c.p.p.)

    Richiamata per i principi relativi alla legittimazione e alla natura del termine per impugnare, utile al quadro argomentativo sulla tutela dei diritti dell'imputato

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione ha affermato che il termine personale per impugnare non è decorso, la sentenza non può essere considerata irrevocabile e dunque non costituisce automaticamente titolo esecutivo; il giudice dell'esecuzione deve valutare la questione e, in assenza di impugnazione personale definitivamente decisa, sospendere o revocare l'esecuzione
  • La tempestiva impugnazione proposta dal difensore non esclude automaticamente il diritto dell'imputato a proporre impugnazione personale quando la legittimazione è disgiunta; ciò può generare conflitti di giudicati che vanno risolti secondo le regole procedurali (art. 669 c.p.p.)
  • Se in sede di incidente di esecuzione è prodotto un atto di appello personale formalmente valido, il giudice dell'esecuzione deve, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., trasmetterlo alla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione per la formale incardinazione del gravame e non può limitarsi a dichiararlo "irrituale" senza verifica
  • La mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza può non determinare nullità se il difensore ha esercitato correttamente l'impugnazione; tuttavia, la persistente mancata decorrenza del termine personale costituisce elemento ostativo all'irrevocabilità e richiede attenzione dal giudice dell'esecuzione
  • In presenza di dubbi sulla irrevocabilità del titolo (es. pronunce contrastanti o affermazioni della Cassazione sull'esistenza di termini non decorso), il principio di affidamento e la tutela dei diritti di impugnazione impongono al giudice dell'esecuzione un approfondimento e, se necessario, il rinvio o la trasmissione degli atti per la verifica della tempestività dell'impugnazione personale

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