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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10554/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un assicurato di ottenere la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata con effetto dal 1 maggio 2014, in base all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992. L'INPS ha sostenuto che tale trattamento dovesse invece subire lo slittamento di dodici mesi previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, norma che introdurrebbe un regime generale delle cosiddette finestre mobili applicabile anche alla pensione anticipata di vecchiaia. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'INPS con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010 per avere la Corte d'appello escluso l'applicabilità dello slittamento alla pensione di vecchiaia anticipata. L'interessato ha resistito con controricorso, sostenendo implicitamente la correttezza della decisione di merito che aveva respinto la tesi dell'ente previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo dell'INPS. Ha affermato la continuità con un orientamento già consolidato secondo cui l'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata prevista dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, in quanto la norma ha un ambito soggettivo ampio e comprende anche i casi di maturazione del diritto all'età prevista dagli specifici ordinamenti. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per i necessari accertamenti sulla domanda originaria dell'assicurato e per la decisione conforme al principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. n. 78/2010

    introduce un regime generale di slittamento di dodici mesi della decorrenza della pensione di vecchiaia, applicabile anche alla pensione di vecchiaia anticipata prevista da specifici ordinamenti; le ipotesi escluse vanno ricercate nei commi 4 e 5.

  • l. n. 122/2010

    legge di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata ai fini dell'efficacia della disciplina delle finestre mobili.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    disciplina la pensione di vecchiaia anticipata, la cui decorrenza è soggetta allo slittamento previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010.

Massime di principio

  • In tema di pensione di vecchiaia anticipata, la disciplina delle finestre mobili introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche ai trattamenti pensionistici maturati secondo età previste da specifici ordinamenti, salvo espressa esclusione.
  • L'ambito applicativo della norma sulle finestre va individuato in base al suo tenore testuale complessivo, che comprende non solo le ipotesi ordinarie di pensionamento di vecchiaia, ma anche quelle rientranti nella clausola residuale degli "altri casi".
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già interpretato in senso estensivo una disposizione previdenziale, il giudice di merito deve uniformarsi a tale orientamento, salvo non emergano ragioni per un mutamento motivato del precedente indirizzo.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

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