Cassazione Penale, Ordinanza n. 26894/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo privo dei requisiti previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., perché non specifico e non idoneo a consentire la puntuale individuazione delle critiche alla decisione impugnata. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Dal testo emerge solo che il ricorso è stato ritenuto generico e privo dei requisiti di specificità richiesti, perché non indicava gli elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi. La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione ampia e logicamente corretta. Non sono desumibili dal testo i fatti di merito né il reato contestato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve indicare con specificità gli elementi posti a fondamento della censura; in mancanza, quando la motivazione della sentenza impugnata sia già ampia e logicamente corretta, il ricorso è inammissibile perché non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi dedotti e di esercitare il sindacato richiesto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una censura specifica e puntuale, ossia quando non indica gli elementi concreti alla base dell'errore denunciato.
- La mera riproposizione di doglianze generiche, a fronte di una motivazione di merito ampia e coerente, non consente il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'onere di specificità del ricorso richiede che il ricorrente consenta al giudice di comprendere quali siano i passaggi della decisione effettivamente contestati e per quali ragioni.
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