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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11114/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e privo dei necessari elementi argomentativi ai sensi dell'art. 581 c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso una circostanza aggravante contestata su entrambi i capi di imputazione e ridotto la pena, confermando però la responsabilità per il reato di furto, in relazione al quale il capo A era stato riqualificato. L'unico motivo dedotto è stato indicato come "mancanza della motivazione"; la Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza non era ammissibile in sede di legittimità perché del tutto priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenerla, in violazione dell'art. 581 c.p.p. È stata inoltre richiamata la correttezza della motivazione della sentenza impugnata sulla legittimazione dei querelanti.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste

    Il motivo di ricorso deve contenere specifiche ragioni di diritto e dati di fatto a sostegno della domanda; la mera deduzione di mancanza di motivazione, se generica, non è sufficiente in cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o generico, ma richiede l'indicazione puntuale delle ragioni giuridiche e degli elementi fattuali su cui si fonda la censura.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo non soddisfa i requisiti di specificità imposti dall'art. 581 c.p.p., senza procedere a un esame nel merito delle doglianze.
  • La corretta motivazione della sentenza impugnata su questioni di diritto rilevanti, come la legittimazione dei querelanti, esclude la fondatezza di censure generiche rivolte al medesimo profilo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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