Cassazione Penale, Sentenza n. 2502/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'appello avverso l'aggravamento della misura cautelare (da arresti domiciliari a custodia in carcere) per una violazione commessa il 28/06/2024. La difesa denunciava erronea applicazione della legge penale e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.), sostenendo che l'episodio finale fosse di modestissima rilevanza e che i precedenti contestati fossero o non violazioni o troppo vetusti/modesti per giustificare l'aggravamento; si osservava inoltre che il Procuratore Generale aveva ritenuto sufficiente l'adozione del braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudizio sulla gravità della violazione sia riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se corredato da motivazione adeguata, corretta e logica. Il Collegio ha confermato che la condotta (falso rientro, accompagnarsi con persone non autorizzate e pregiudicate, ripetizione della violazione) era stata adeguatamente motivata come grave e idonea all'aggravamento. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. È disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per inserimento nella cartella personale.
Norme richiamate
art. 610 cod. proc. pen., comma 5
art. 610 comma 5 cod. proc. pen.
Riferimento alle norme procedurali sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale; norma utilizzata per precisare la modalità di trattazione
art. 611 cod. proc. pen., comma 1 bis e seguenti
art. 611 comma 1-bis e seguenti cod. proc. pen.
Norme sulla disciplina della trattazione in camera di consiglio e termini per la richiesta di discussione orale; richiamate per la regolarità procedurale
art. 606 cod. proc. pen., lett. b ed e
art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme di diritto e a vizio della motivazione; il ricorrente ha invocato questi profili ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme in favore della cassa delle ammende per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata qui per fissare la sanzione di euro 3.000
art. 94 disp. att. cod. proc. pen., commi 1-bis e 1-ter
art. 94 commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'inserimento di provvedimenti riguardanti lo stato di detenzione nella cartella personale del detenuto; richiamata per l'adempimento conseguente alla mancata liberazione del ricorrente
Massime di principio
- Il giudizio sulla gravità di una violazione delle prescrizioni della misura cautelare è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in Cassazione se la motivazione è adeguata, logica e coerente
- La reiterazione o la riproduzione di condotte violative, soprattutto se intenzionali e accompagnate da inganno verso le forze dell'ordine, può giustificare l'aggravamento della misura cautelare
- Precedenti violazioni anche se anteriori e non perfettamente sovrapponibili possono essere valorizzati dal giudice di merito per valutare la pericolosità del soggetto, purché la valutazione sia motivata
- La mera affermazione di "modestia" dell'episodio non basta: è necessario dimostrare vizi logici o formali nella motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento in Cassazione
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (cassa delle ammende); conviene valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni
- Le questioni procedurali (es. modo di trattazione in camera di consiglio) e la regolarità formale dell'impugnazione sono rilevanti e possono incidere sull'ammissione del ricorso
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