Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31387/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 29/02/2024, deducendo come unico motivo l'asserita assenza di motivazione sulla dosimetria della pena. Nel ricorso si lamentava, in modo ritenuto dalla Corte generico e inconferente, che i giudici avessero omesso di eseguire una concreta valutazione della condotta contestata alla luce dell'art. 129 c.p.p. La Corte di appello, invece, aveva ridotto la pena rispetto al primo grado valorizzando il comportamento successivo al reato, in particolare l'azione risarcitoria e la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in termini non consentiti in sede di legittimità, perché privo dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p., e comunque diretto contro una motivazione della sentenza di appello ritenuta logicamente corretta nella parte in cui aveva ridotto la pena valorizzando elementi successivi al reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve rispettare i requisiti di specificità richiesti dalla norma; una doglianza generica o inconferente è inammissibile.

  • art. 129 c.p.p.

    Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto inconferente rispetto alla censura mossa sulla dosimetria della pena.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, puntuale e aderente alla decisione impugnata; la doglianza meramente generica non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La contestazione della motivazione sulla quantificazione della pena non può risolversi in un richiamo astratto a norme processuali senza illustrare in modo concreto l'errore della sentenza impugnata.
  • È legittimo valorizzare, ai fini del trattamento sanzionatorio, il comportamento successivo al reato, inclusi elementi come la condotta risarcitoria e la rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità, se la motivazione risulta logicamente coerente.
  • Il difetto di specificità del motivo di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese processuali, oltre al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.