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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17324/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato dalla Corte d'appello di Torino con sentenza del 14/10/2024 per un fatto qualificato, secondo la contestazione richiamata nel ricorso, ai sensi degli artt. 110 e 648-bis c.p. (concorso nel delitto di riciclaggio). Con unico motivo di ricorso per cassazione si denunciava l'erronea applicazione di tali norme. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza si limita a riproporre, in modo pedissequo, le censure già formulate in appello e già puntualmente respinte dalla corte territoriale; perciò il motivo è ritenuto non specifico e solo apparente, perché non svolge una critica argomentata alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato unitamente all'art. 648-bis c.p. come norma asseritamente erroneamente applicata; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata dal ricorrente nel motivo di impugnazione; il controllo di legittimità non viene sviluppato nel merito perché il motivo è ritenuto meramente reiterativo e non specifico.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione, il motivo che si limiti a riprodurre le censure già proposte in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La funzione del motivo di ricorso è quella di formulare una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già disattese dal giudice di merito non soddisfa tale requisito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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