Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41936/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004, emesso a seguito di PVC, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa recuperando maggiori imposte. La contestazione nasceva da accesso presso l'abitazione del titolare, autorizzato dal Pubblico Ministero, nel corso del quale i verificatori avevano rilevato divergenze tra i corrispettivi dichiarati e quelli effettivamente conseguiti dal contribuente in relazione alla compravendita di ulteriori unità immobiliari, ritenendo integrata una sottofatturazione. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto; emerge soltanto che l'Ufficio ha resistito con controricorso e che, nel frattempo, il controricorrente aveva chiesto la sospensione del giudizio per definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, avendo depositato ricevuta di versamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha rilevato che non risultavano dinieghi di condono notificati al contribuente entro il 31 luglio 2020 né istanze di trattazione depositate entro il 31 dicembre 2020. Ha quindi ritenuto verificata la fattispecie estintiva prevista dall'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate e non è stato ritenuto dovuto l'ulteriore contributo unificato in caso di definizione della controversia per adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018

    la causa era stata rinviata a nuovo ruolo in presenza dell'istanza di sospensione per definizione agevolata e della documentazione sul pagamento della prima rata.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    in mancanza di dinieghi notificati e di istanze di trattazione tempestivamente depositate, la Corte ha ritenuto integrata la causa estintiva del giudizio per definizione agevolata.

  • Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782

    è richiamata per affermare che non sussiste il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di definizione della controversia per adesione alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge e risultano rispettate le condizioni e i termini normativamente stabiliti, il giudizio pendente si estingue senza necessità di una decisione sul merito delle censure.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione per definizione agevolata, rileva la verifica delle condizioni procedurali previste dalla disciplina speciale, in particolare l'assenza di un diniego notificato entro il termine fissato e la mancata istanza di trattazione nel termine previsto.
  • In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non matura l'ulteriore contributo unificato se la controversia si è definita nei termini della disciplina agevolativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.