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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15386/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per furto aggravato (art. 624, 625 c.p.), deducendo: 1) insufficienza e genericità delle prove in ordine all'identificazione degli imputati come autori del furto, lamentando che la Corte non aveva adeguatamente valutato la dinamica logico-temporale e la distanza temporale intercorsa tra il furto e il fermo; 2) mancata valutazione della configurabilità del delitto tentato (art. 56 c.p.), sostenendo che la vigilanza sarebbe stata continua e quindi l'impossessamento non sarebbe stato pieno e definitivo; 3) erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e ingiustificato riconoscimento della recidiva specifica in capo ad Antonio Chianese (art. 99 c.p.), con richiesta di valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; il ricorso conteneva inoltre rilievi formali sulla motivazione (art. 173 disp. att. c.p.p.).

La decisione

I ricorsi proposti per Massimo Russo e per Giovanni Chianese sono dichiarati inammissibili e tali parti sono condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di Antonio Chianese è invece parzialmente accolto: la Corte di Cassazione annulla la sentenza di merito limitatamente al riconoscimento della recidiva e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; per il resto il ricorso di Antonio è dichiarato inammissibile. Conseguentemente il dispositivo dispone l'annullamento parziale e il rinvio come sopra, mentre le altre censure sono respinte per manifesta infondatezza o genericità.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato tra le norme relative alla partecipazione (concorso) di più persone nel fatto; la Corte lo considera nel quadro della responsabilità dei tre imputati come autori concorrenti.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: applicata per qualificare il fatto commesso; la Corte conferma la consumazione del furto ove vi sia stato pieno impossessamento della refurtiva.

  • art. 625 cod. pen., primo comma, n. 5 e n. 7-bis

    Aggravanti del furto (commesso in più persone e su componenti metallici di infrastrutture destinate al trasporto pubblico): valorizzate per l'aggravamento della responsabilità penale.

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina del tentativo: la Corte interpreta che il tentativo è escluso quando l'imputato abbia conseguito, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; l'assenza di vigilanza stabile e l'effettivo impossessamento escludono il tentativo.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte richiama la discrezionalità del giudice di merito e valuta che, alla luce degli elementi del caso, le circostanze non siano state ritenute prevalenti; la mancata concessione è ritenuta corretta salvo motivazione carente.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola sulla recidiva: la Corte evidenzia che il giudice del merito deve motivare specificamente l'incidenza della recidiva sul trattamento sanzionatorio; in mancanza la valutazione è viziata. Per Antonio Chianese è stata ritenuta necessaria una più puntuale motivazione, motivo per cui la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla recidiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: richiamati in relazione alla valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti, indicando i parametri che il giudice di merito deve considerare (natura, tempo, occasionalità, omogeneità dei reati, ecc.).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulla brevità della motivazione nei ricorsi: citata per sottolineare che i motivi sono stati enunciati nei limiti necessari; tuttavia la Corte ha ritenuto alcune doglianze generiche e non specificamente confrontate con le risultanze del giudizio di merito.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma sul trattamento dei ricorsi e intervento delle parti: il ricorso è stato trattato con intervento delle parti ai sensi della norma aggiornata dal d.lgs. n. 150/2022.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Richiamato in relazione alle modifiche procedurali (art. 611 c.p.p.) che hanno regolato il rinnovato modo di svolgimento dell'udienza di trattazione in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili: applicata per condannare Russo e Giovanni al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • Le censure generiche che non si confrontano specificamente con le risultanze del giudizio di merito possono essere dichiarate inammissibili: nell'impugnazione è necessario esplicitare il punto di contrasto con la motivazione di primo grado e di appello.
  • Per escludere la consumazione del furto in favore della configurabilità del tentativo occorre dimostrare che la vigilanza fosse stabile e continuativa e che l'impossessamento non sia mai stato pieno; l'eventuale inseguimento o controllo a distanza non necessariamente implicano tentativo se l'imputato ha conseguito la disponibilità effettiva della refurtiva anche per breve tempo.
  • Il riconoscimento o l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, che tuttavia deve motivare la prevalenza degli elementi presi in considerazione ai sensi dell'art. 133 c.p.; deduzioni difensive che non incidono su questa valutazione possono risultare inefficaci.
  • La recidiva, salvo i casi di recidiva obbligatoria, richiede una motivazione concreta e specifica: il giudice deve spiegare come la precedente vicenda sia rilevante rispetto alla nuova e incidere realmente sul trattamento sanzionatorio (tempo, natura dei reati, omogeneità, occasionalità, ecc.).
  • Impugnazioni parziali possono avere esito differenziato: è possibile che la Corte accolga solo singoli profili (ad es. vizio di conclusione sulla recidiva) e rinvii per nuovo giudizio limitatamente a quel profilo, lasciando inalterato il resto della sentenza.
  • In sede di cassazione, la mancata contestazione specifica delle circostanze probatorie già valutate in grado d'appello espone il ricorrente al rischio di inammissibilità; occorre quindi indicare chiaramente i punti in cui la motivazione è ritenuta viziata.

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