Cassazione Penale, Ordinanza n. 06459/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; con il secondo deduceva violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo era anche inedito e, comunque, la doglianza era generica e indeterminata, priva dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non indicando gli specifici elementi posti a base della censura e non consentendo al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi posti a base della censura; in difetto, il ricorso è generico e inammissibile.
Cassa delle ammende
somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche o indeterminate, senza specificare gli elementi di fatto o di diritto su cui si fonda la censura.
- La violazione dell'onere di specificità dei motivi ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso anche quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente corretta.
- Il motivo di ricorso non può limitarsi a contestare in modo astratto l'affermazione di responsabilità o il trattamento sanzionatorio, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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