Cassazione Civile, Ordinanza n. 22352/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprese)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica degli accertamenti doganali e da atti di irrogazione di sanzioni notificati a una società importatrice e a due società operanti come spedizionieri, in relazione a importazioni effettuate tra ottobre e dicembre 2012. L’amministrazione doganale contestava che nel valore in dogana delle merci non fossero stati inclusi i diritti di licenza dovuti dalla società importatrice alla capogruppo tedesca. In primo grado i ricorsi delle società erano stati accolti; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, riconoscendo legittimi gli avvisi di rettifica ma escludendo le sanzioni. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre le società resistevano con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi. Successivamente, le parti hanno chiesto la sospensione del giudizio ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata delle liti tributarie, e poi la declaratoria di estinzione a seguito del pagamento integrale dei tributi da parte della società importatrice e del perfezionamento della definizione agevolata delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza congiunta di estinzione del giudizio. Ha rilevato che, per la società importatrice, il pagamento integrale degli importi richiesti dagli avvisi di rettifica aveva determinato la cessazione della materia del contendere quanto ai tributi (dazi, IVA e interessi); per tutte le società controricorrenti, invece, la presentazione della domanda e il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022 avevano comportato l’estinzione del giudizio in relazione a tale profilo. La declaratoria di estinzione integrale ha reso superflua l’analisi dei motivi di ricorso principale e incidentale. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per le ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 197/2022
definizione agevolata delle controversie pendenti
La norma consente la sospensione del processo in pendenza della domanda di definizione agevolata e costituisce il presupposto procedurale per l’estinzione del giudizio quando sia stata depositata la domanda e il versamento dovuto.
art. 1, comma 198, L. 197/2022
«...il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»
Il deposito della copia della domanda di definizione e della prova del versamento integra il presupposto per dichiarare estinto il processo; le spese restano regolate in base alla regola speciale del comma 198.
Cass. n. 20697 del 2021
argomento richiamato per il contributo unificato
È richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato nel caso deciso.
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della lite tributaria con deposito della domanda e prova del pagamento, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- Il pagamento integrale degli importi oggetto degli avvisi impositivi può determinare cessazione della materia del contendere per la parte relativa ai tributi.
- La definizione agevolata delle sole sanzioni produce l’estinzione del giudizio limitatamente a quel segmento della controversia e, se l’estinzione è integrale, assorbe ogni ulteriore esame delle impugnazioni.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla legge e non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato.
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