Cassazione Civile, Ordinanza n. 15037/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore della parte vittoriosa nel precedente giudizio di cassazione ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, dopo aver rigettato il ricorso proposto dalla società resistente e averla condannata alla rifusione delle spese di lite, avrebbe omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, nonostante la relativa istanza fosse stata formulata sia nel controricorso sia nella memoria illustrativa. Il ricorso per correzione è stato fondato sull'art. 93 c.p.c. e sulla possibilità di usare il procedimento di correzione degli errori materiali per integrare il provvedimento con la statuizione di distrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese integri un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza precedente fosse integrato con la formula "con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta". Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La domanda di distrazione delle spese del difensore antistatario è richiamata dalla norma come istituto connesso alla soddisfazione del credito del difensore; l'omessa pronuncia sulla relativa istanza non integra una domanda autonoma, ma può essere rimossa con correzione dell'errore materiale.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per integrare il provvedimento che abbia omesso la statuizione sulla distrazione delle spese.
La correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 111 Cost.
Il riferimento alla ragionevole durata del processo è valorizzato per preferire il rimedio della correzione, più rapido, rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario non va qualificata come statuizione su domanda autonoma, ma come errore materiale correggibile.
- Quando il provvedimento omette la distrazione delle spese pur in presenza di rituale richiesta del difensore, il rimedio corretto è il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non l'impugnazione ordinaria.
- Il procedimento di correzione è utilizzabile anche per i provvedimenti della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- La correzione dell'omissione sulla distrazione delle spese consente di attribuire al difensore antistatario un titolo esecutivo in modo più rapido, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
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