Cassazione Penale, Sentenza n. 49276/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare per il residuo pena (2 anni e 10 mesi) deducendo: (1) vizio di violazione di legge e carenza di motivazione, perché il Tribunale avrebbe contraddetto la prognosi favorevole espressa dal Magistrato di sorveglianza che originariamente aveva concesso provvisoriamente la detenzione domiciliare, basando il rigetto su una successiva ordinanza cautelare concernente fatti antecedenti alla condanna senza valutare gli elementi a favore del percorso di recupero e la condotta tenuta dal ricorrente durante l'esecuzione della misura provvisoria; (2) vizio di violazione di legge per aver ritenuto applicabile la procedura di controllo di cui all'art. 51-ter Ord. pen. e per avere il Tribunale 'ratificato' atti del Magistrato di sorveglianza, mentre la revoca della misura provvisoria sarebbe distinta dalla sospensione cautelativa disciplinata dall'art. 51-ter.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la rivalutazione operata dal Tribunale di sorveglianza alla luce della sopravvenuta ordinanza cautelare: i benefici penitenziari non sono un diritto soggettivo ma un'agevolazione discrezionale e la loro concessione è suscettibile di revoca o modifica se emergono elementi nuovi idonei a cambiare la prognosi favorevole iniziale. È stato affermato che una misura cautelare sopravvenuta per fatti anteriori alla concessione può giustificare la revoca solo se dal relativo provvedimento emergono nuovi elementi capaci di incidere in modo determinante sulle conoscenze alla base della precedente concessione. Quanto alla presunta illegittima 'ratifica' degli atti del Magistrato, la Corte ha spiegato che l'intervento monocratico del Magistrato ha natura cautelare e interlocutoria e che la successiva decisione collegiale del Tribunale di sorveglianza sulla domanda definitiva rende privo di interesse un gravame avverso la mera ratifica; in ogni caso il rigetto definitivo dell'istanza rende inutile ogni censura sulla ratifica. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il resistente, ossia l'ordinanza impugnata, è confermata. Al rigetto è collegata la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
I benefici penitenziari (es. detenzione domiciliare) non costituiscono un diritto soggettivo del condannato ma sono concessi discrezionalmente dal tribunale di sorveglianza, che valuta compatibilità con la rieducazione e la prevenzione del pericolo di commissione di reati
La disciplina di procedura per la revoca della misura ordinariamente concessa dal Tribunale si applica alla revoca definitiva; tuttavia la revoca di una concessione provvisoria adottata dal Magistrato di sorveglianza è atto cautelare interlocutorio distinto e la sua 'ratifica' da parte del Tribunale, ove segua a un rigetto definitivo, perde rilevanza concreta
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
il sopraggiungere di una nuova misura cautelare nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare impone al giudice di esprimere una valutazione sulla meritevolezza della stessa misura alternativa, soprattutto se i fatti per i quali è stata applicata la misura cautelare sono antecedenti a quelli per cui è stata irrogata la pena in esecuzione
Se da una misura cautelare sopravvenuta emergono elementi nuovi e non conosciuti al momento della concessione, il tribunale può revocare il beneficio perché tali elementi possono modificare la prognosi favorevole che aveva giustificato la misura alternativa
Massime di principio
- I benefici penitenziari sono discrezionali: la loro concessione può essere rivalutata e revocata se sopravvengono fatti o provvedimenti che cambiano la valutazione prognostica favorevole
- Una misura cautelare sopravvenuta concernente fatti anteriori alla concessione può giustificare la revoca della misura alternativa solo se dal provvedimento cautelare emergono elementi nuovi e rilevanti che influenzano la valutazione sulla pericolosità e sulla rieducazione
- L'intervento del Magistrato di sorveglianza per concessione provvisoria e per revoca ha natura cautelare e interlocutoria; la decisione definitiva spetta al Tribunale di sorveglianza, che deve riesaminare la congruità del beneficio alla luce delle sopravvenienze
- La mera 'ratifica' da parte del Tribunale di atti cautelari del Magistrato perde di rilievo quando il Tribunale decide in via definitiva rigettando l'istanza: in tal caso viene meno l'interesse a impugnare la ratifica
- Chi impugna deve dimostrare che le valutazioni del Tribunale siano manifestamente illogiche o prive di motivazione: la valutazione negativa sulla prognosi, adeguatamente motivata con riferimento a elementi sopravvenuti, è difficile da rimuovere in sede di legittimità
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