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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07870/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (intermediario doganale)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di rettifica del valore in dogana emessi in relazione a importazioni di merci cinesi effettuate per conto di un importatore tra novembre 2006 e aprile 2007. La società ricorrente, qualificata come CAD, aveva impugnato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, che la propria posizione fosse stata erroneamente ricondotta alla rappresentanza indiretta e quindi alla responsabilità solidale per i dazi, che la rettifica del valore fosse stata illegittimamente fondata sul mero utilizzo di una banca dati interna dell'amministrazione, e che gli atti impositivi fossero motivati in modo insufficiente. La CTR, quale giudice di rinvio, aveva invece confermato la legittimità degli avvisi, ritenendo corretto il contraddittorio endoprocedimentale, l'uso della banca dati MERCE, la responsabilità del CAD come dichiarante e infondata la doglianza sulla motivazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) esistenza di un giudicato esterno favorevole sulla natura della rappresentanza, con conseguente censura dell'affermazione che la domiciliazione comporti automaticamente rappresentanza indiretta; 2) violazione della disciplina doganale sul valore in dogana, per avere il giudice di merito ritenuto sufficiente la banca dati MERCE senza rispettare la sequenza legale dei metodi di determinazione del valore; 3) falsa applicazione delle norme sulla responsabilità del rappresentante/spedizioniere doganale, per avere affermato una responsabilità solidale del CAD senza adeguata prova di una condotta attiva e consapevole; 4) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, ma con doglianza ritenuta non autosufficiente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità/autosufficienza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi di diritto richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che la domiciliazione dell'importazione implichi necessariamente rappresentanza indiretta del CAD, ha ribadito che la rettifica del valore doganale deve seguire la sequenza normativa dei metodi previsti dal codice doganale e non può basarsi direttamente su una banca dati interna senza adeguata giustificazione, e ha precisato che la responsabilità del rappresentante doganale richiede specifici presupposti probatori non desumibili in via automatica dalla sola partecipazione all'operazione.

Norme richiamate

  • art. 181-bis DAC

    richiede l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato prima dell'emissione della rettifica del valore in dogana

  • art. 76, comma 1, lett. c), Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    nelle procedure di domiciliazione l'importatore può domiciliarsi presso i propri locali e la dichiarazione semplificata può essere presentata anche da un soggetto per suo conto, senza che ciò imponga necessariamente la rappresentanza indiretta

  • artt. 29 ss. Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992)

    il valore in dogana va determinato secondo i criteri legali e, in caso di dubbi, l'Amministrazione deve seguire la sequenza dei metodi previsti

  • artt. 30 e 31 Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992)

    sono i metodi immediatamente sussidiari da applicare in successione vincolata prima di ricorrere a criteri diversi

  • art. 201 Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992)

    viene richiamato per la disciplina del dichiarante e della responsabilità connessa all'obbligazione doganale

  • art. 202 Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992)

    la responsabilità dello spedizioniere-rappresentante diretto richiede un'autonoma condotta attiva di partecipazione all'introduzione irregolare della merce, con consapevolezza o ragionevole conoscibilità dell'irregolarità

  • art. 5 Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992)

    richiamato insieme agli artt. 201 e 202 nella disciplina della rappresentanza e della responsabilità doganale

  • art. 38 d.P.R. n. 43 del 1973

    vincola all'obbligazione tributaria tutti coloro che comunque si ingeriscano, anche solo in via fattuale, nell'operazione di importazione

  • art. 7, legge n. 212 del 2000

    invocato sulla motivazione degli atti impositivi

  • art. 11, comma 5-bis, d.lgs. n. 374 del 1990

    invocato sulla motivazione degli atti doganali impugnati

Massime di principio

  • Nelle procedure di domiciliazione doganale la sola modalità semplificata di importazione non consente di presumere automaticamente che il soggetto che presenta la dichiarazione operi in rappresentanza indiretta; occorre verificare concretamente il titolo della rappresentanza.
  • Il valore in dogana non può essere rettificato mediante un immediato ricorso a banche dati interne dell'amministrazione quando vi siano dubbi sulla congruità del prezzo dichiarato: l'Ufficio deve dimostrare di avere applicato secondo l'ordine legale i metodi di determinazione previsti dal codice doganale, oppure spiegare perché ciò non sia stato possibile.
  • La responsabilità del rappresentante doganale non deriva in modo automatico dalla mera partecipazione all'operazione di importazione, ma richiede la prova di una condotta attiva e consapevole, o comunque di dati e documenti di cui conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità o l'incompletezza.
  • In cassazione la censura relativa al vizio di motivazione degli atti amministrativi è inammissibile se il ricorrente non riporta il contenuto dell'atto che assume viziato, perché viene meno il controllo di autosufficienza del motivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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