Sentenza del 08/02/2017 n. 3353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava dalla cartella di pagamento di Euro 152.915,89, relativa a imposte, ritenute e accessori dell’anno d’imposta 2003. La CTP di Siracusa aveva accolto l’impugnazione della società; l’Agenzia aveva appellato, ma la CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, aveva dichiarato inammissibile l’appello perché la notifica era stata eseguita presso il precedente studio del difensore domiciliatario, che aveva trasferito la propria residenza e comunicato il cambiamento all’ordine professionale. In cassazione, Agenzia e agente della riscossione contestavano l’applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 330 c.p.c., sostenendo che nel processo tributario la variazione del domicilio deve essere notificata alle parti e alla segreteria della commissione. La Corte ha rilevato che la società si era costituita tempestivamente e ritualmente nel giudizio d’appello, sanando così il vizio della notifica.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia e dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell’agente della riscossione. Ha precisato che l’errata indicazione, nella rubrica del motivo, del numero dell’art. 360 c.p.c. non comporta di per sé inammissibilità se la censura è chiaramente identificabile. Nel merito, ha ritenuto che la costituzione tempestiva della contribuente avesse sanato ex tunc la nullità della notifica dell’appello, per raggiungimento dello scopo; non ha quindi confermato la declaratoria d’inammissibilità pronunciata dalla CTR. Le spese di tutti e tre i gradi sono state compensate integralmente, in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza sul tema.
Norme richiamate
Invero l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura.
La qualificazione giuridica del motivo dipende dal contenuto effettivo delle argomentazioni, non soltanto dalla norma indicata nella rubrica; l’errore nella scelta del numero dell’art. 360 c.p.c. non rende automaticamente inammissibile il ricorso se il vizio denunciato è agevolmente individuabile.
Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.
Un errore nell’individuazione del luogo di notifica, anche in assenza di collegamento con il destinatario, dà luogo a nullità e non a inesistenza. La nullità può essere sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte o dalla rinnovazione della notificazione, anche disposta dal giudice.
Massime di principio
- Quando una notifica è eseguita a un indirizzo errato o non più collegato al destinatario, il vizio è, secondo il principio richiamato, una nullità sanabile e non comporta automaticamente l’inesistenza dell’atto.
- La costituzione tempestiva della parte destinataria può sanare la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, con efficacia ex tunc, anche se la parte si costituisce per eccepire il vizio.
- La rubrica giuridica errata di un motivo di impugnazione non determina da sola l’inammissibilità, se dal contenuto del motivo è possibile identificare chiaramente la censura.
Testo integrale
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