Ordinanza n. 479/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 3692 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione Quarta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 3692 del 2025, della quale è stata chiesta in via incidentale la sospensione dell’efficacia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha proposto istanza cautelare incidentale chiedendo la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Ha prospettato, in termini generici, un pregiudizio derivante dall’esecuzione della decisione, richiamando anche la prosecuzione di un’importante e peculiare attività imprenditoriale e l’esistenza di un mutuo ipotecario. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriori motivi d’appello o censure rivolte alla sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora. La società non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione della sentenza. Il Collegio ha valorizzato i verbali dei sopralluoghi degli Uffici comunali, anche del 2025, dai quali risultava che nel capannone non veniva svolta alcuna attività, che il manufatto non era utilizzato e appariva in stato di abbandono. Tali circostanze escludevano la prova che l’esecuzione della sentenza avrebbe impedito la prosecuzione di un’importante attività imprenditoriale. È stata ritenuta altresì irrilevante, ai fini cautelari, la mera circostanza dell’avvenuta contrazione di un mutuo ipotecario. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata valutata verificando la sussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza appellata richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; una prospettazione meramente generica non è sufficiente.
- Il periculum in mora deve essere valutato alla luce della situazione concreta risultante dagli atti di causa, inclusi i verbali di sopralluogo dell’amministrazione.
- Quando dagli accertamenti risulta che il bene interessato non è utilizzato e versa in stato di abbandono, non è dimostrato il pericolo di interruzione o compromissione di un’attività imprenditoriale.
- La mera esistenza di un mutuo ipotecario contratto sul bene non dimostra, di per sé, un pregiudizio cautelare connotato da gravità e irreparabilità.
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