Cassazione Penale, Sentenza n. 15667/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello per tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 43 e 648-bis c.p., contestando l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio (mancata consapevolezza dell'origine illecita del denaro); 2) violazione dell'art. 414, comma 2-bis c.p.p. e omessa motivazione circa la rilevanza del decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Nola (in particolare l'effetto preclusivo sugli atti e sulle indagini eventualmente svolte e la loro utilizzabilità), con riferimento ad altre persone coinvolte; 3) vizio di motivazione sul bilanciamento tra circostanze generiche e recidiva in termini di equivalenza, contestando l'esclusione di effetti mitigatori della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p., e comunque manifestamente infondato. Sul merito la Corte ha ritenuto: 1) sul primo motivo, che la sentenza impugnata descriveva in modo plausibile la condotta dell'imputato (ricezione su carta Postepay e successivo versamento a terzi per ostacolare l'identificazione dell'origine illecita, con dichiarazione dell'imputato di avere agito per conto di un cittadino rumeno e di aver trattenuto una commissione del 10%), e che il dolo nel riciclaggio può configurarsi anche nella forma dell'eventuale; 2) sul secondo motivo, che l'archiviazione disposta dal GIP di Nola e la mancata riapertura delle indagini non producono effetto preclusivo nei confronti di un diverso ufficio del pubblico ministero a cui siano stati trasmessi gli atti (quindi la questione era esclusa per incompetenza del primo ufficio); 3) sul terzo motivo, che esso era generico e non confrontava le valutazioni della corte territoriale sul bilanciamento delle circostanze. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; rigetto della richiesta di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità avanzata dalla parte civile.
Norme richiamate
Riferimento all'elemento soggettivo della fattispecie (colpevolezza/dolo) in relazione al reato di riciclaggio; la sentenza valuta la consapevolezza dell'origine illecita come elemento centrale.
Norma delittuosa del riciclaggio; la Corte ha ritenuto che il dolo richiesto può essere anche nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità dell'illiceità dell'origine del denaro e accetta il rischio.
art. 414, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma sulla riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte ha osservato che il difetto di autorizzazione alla riapertura rende inutilizzabili atti solo rispetto allo stesso ufficio del pubblico ministero che aveva ottenuto l'archiviazione, non rispetto a un diverso ufficio che riceva gli atti per competenza.
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione e la specificità richiesta: la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013 (Antonicelli), Rv. 259010
Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259010
Giurisprudenza che afferma che il dolo nel reato di riciclaggio può configurarsi anche nella forma eventuale; citata per sostenere che la consapevolezza può essere desunta dall'accettazione del rischio.
Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010 (Giuliani), Rv. 247834 – 01
Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 – 01
Precedente che individua l'effetto preclusivo dell'archiviazione a carico dello stesso ufficio del pubblico ministero che ottenne l'archiviazione; citato per delimitare l'effetto dell'archiviazione stessa.
Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016 (Mazzetti), Rv. 269813 – 01
Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016, dep. 2017, Mazzetti, Rv. 269813 – 01
Giurisprudenza che conferma che l'effetto preclusivo dell'archiviazione non opera nei confronti di un diverso ufficio del pubblico ministero che successivamente eserciti l'azione penale.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
Principio secondo cui la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese di cassazione solo se abbia effettivamente svolto attività difensiva sostanziale nel giudizio di legittimità; la semplice formulazione di conclusioni non basta.
Massime di principio
- Per il reato di riciclaggio, la responsabilità può essere riconosciuta anche quando il dolo è nella forma eventuale: è sufficiente che l'agente si rappresenti la concreta possibilità dell'origine illecita del denaro e accetti il rischio.
- Dichiarazioni dell'imputato che mostrano ricezione di somme di terzi e il successivo trasferimento con finalità di nascondere l'origine illecita (anche in cambio di una commissione) sono elementi probatori rilevanti per dimostrare la consapevolezza richiesta dal 648-bis.
- Un decreto di archiviazione emesso da un GIP sostiene effetto preclusivo sull'esercizio dell'azione penale solo nei confronti dello stesso ufficio del pubblico ministero che ottenne l'archiviazione; non impedisce automaticamente l'azione di un diverso ufficio a cui gli atti siano stati trasmessi per competenza.
- Se si eccepisce l'inutilizzabilità di atti per mancata riapertura delle indagini dopo archiviazione, bisogna dimostrare il collegamento territoriale e che il medesimo ufficio abbia violato il divieto; altrimenti l'eccezione può essere inefficace.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata (artt. 581 e 591 c.p.p.): motivi generici o privi di preciso confronto con le ragioni della decisione sono dichiarati inammissibili.
- La parte civile può chiedere la liquidazione delle spese di cassazione solo se dimostra un concreto apporto difensivo nel giudizio di legittimità; la mera adesione o la presentazione di conclusioni non è sufficiente.
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