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Sentenza

Sentenza n. 5987/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1244/2024

Giustizia amministrativa202601729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1244/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1244/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, alle stesse modalità previste per il personale di ruolo. La sentenza era stata notificata il 16 aprile 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 6 febbraio 2026, e il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, un termine di trenta giorni per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il titolo non era stato impugnato e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, e la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini previsti, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Ha inoltre indicato le modalità telematiche per il deposito degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    L’azione di ottemperanza è accolta in presenza di un titolo non impugnato e dopo l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione per l’adempimento dell’amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per accogliere l’ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    con sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1244/2024, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;

    Il titolo giudiziale da eseguire riconosce al docente a tempo determinato il beneficio annuale della Carta elettronica alle medesime modalità previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici indicati.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;

    Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale è definitivo e l’amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo l’inutile decorso del termine stabilito per l’adempimento.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La parcella del commissario ad acta deve essere presentata entro il termine previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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