Cassazione Civile, Ordinanza n. 07609/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
La controversia origina dall'istanza del fallito per ottenere l'aumento delle somme lasciate nella sua disponibilità per il mantenimento personale e familiare. Il giudice delegato aveva confermato un precedente provvedimento che fissava in euro 1.000 mensili l'importo ritenuto sufficiente. Il tribunale ha rigettato il reclamo, affermando che il nuovo elemento allegato, ossia l'emersione in busta paga di provvigioni dal marzo 2023, non giustificava una revisione, perché anche tali somme rientravano nella massa fallimentare; inoltre ha ritenuto irrilevanti verso la procedura le ulteriori spese dedotte dal fallito. Nel ricorso per cassazione il fallito ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 46 R.D. n. 267/1942, sostenendo che stipendi, salari, pensioni e quanto guadagnato con l'attività del fallito sarebbero esclusi dal fallimento nei limiti occorrenti al mantenimento suo e della famiglia, e che la somma riconosciuta era inadeguata alla sua situazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il motivo, pur formalmente dedotto come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, chiedendo una nuova valutazione delle condizioni economiche e delle necessità di sostentamento; perciò lo ha dichiarato inammissibile. In conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. la Corte ha inoltre applicato la sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 2.500 e dando atto dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condiviso la proposta di definizione accelerata, ritenendo che il motivo censurasse solo l'apprezzamento in fatto e la valutazione del materiale istruttorio, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se la motivazione supera il minimo costituzionale. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della procedura intimata. È stata altresì applicata la condanna alla somma di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama la proposta di definizione accelerata e applica la regola secondo cui, quando la decisione finale è conforme alla proposta, opera la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna aggravata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si sollecita in realtà una rivalutazione del fatto e delle prove.
Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia
La norma viene richiamata come parametro della controversia sulla quota di reddito del fallito da sottrarre alla massa, ma la Corte non ne offre una diversa interpretazione sostanziale; rileva solo che la contestazione del ricorrente investe in concreto la valutazione di merito sulla sufficienza della somma stabilita.
Le determinazioni concernenti il mantenimento e la cessione del quinto dello stipendio successive alla sentenza di fallimento sono indicate come inefficaci rispetto ai creditori.
art. 36 Cost.
È richiamato il principio della retribuzione socialmente adeguata, ma la Corte ribadisce che il limite dell'art. 46 l.fall. non può spingersi fino a soddisfare integralmente tale parametro nel contesto fallimentare.
La definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis consente l'applicazione della condanna per abuso del processo e della conseguente somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di violazione di legge sussiste solo quando si denuncia un errore nell'interpretazione della norma astratta; se la censura riguarda l'apprezzamento dei fatti, la ricostruzione della realtà processuale o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ponderazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito.
- Nel determinare la quota di reddito del fallito destinabile al mantenimento suo e della famiglia, il giudice di merito compie una valutazione di fatto incensurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non apparente.
- Le somme percepite dal fallito a titolo di reddito o di provvigioni possono essere considerate nella valutazione della massa e della quota trattenibile secondo la disciplina fallimentare, ma la censura circa la loro concreta incidenza richiede contestazioni di merito, non di legittimità.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., nei casi di inammissibilità o manifesta infondatezza, può comportare la condanna per abuso del processo e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96 c.p.c.
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