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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23067/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

Una struttura convenzionata aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti relativi all'integrazione delle rette mensili per prestazioni rese in regime di internato e semi-internato a favore di assistiti in condizioni gravi. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, respinta in primo grado, e poi appello, anch'esso respinto. La Corte d'appello aveva ritenuto che il rapporto fosse regolato non solo dalla convenzione ma anche da decreti assessoriali regionali, in particolare dal decreto n. 362/2000 e successivi conformi, dai quali risultava che nelle strutture convenzionate vi era assistenza di soggetti gravi in misura superiore al 50% dei posti convenzionati e che, per ciò, era previsto un incremento del numero dei posti letto fino al 50% e un aumento del 30% della retta base per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi del personale di assistenza. Contro tale decisione l'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell'art. 12 preleggi e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la maggiorazione non fosse automatica ma subordinata a specifiche condizioni e che non fosse provata ex lege la presenza del numero di assistiti gravi richiesto; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo che il decreto autorizzava solo il pagamento di incrementi tariffari per eventuali maggiori oneri da incremento di personale, da dimostrare in concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero diretti, sotto diverse angolazioni, a contestare l'interpretazione del decreto assessoriale e la valutazione del materiale di merito, senza confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., la censura è stata giudicata inammissibile anche perché la causa era definita con doppia conforme e perché non denunciava un fatto storico omesso, ma un preteso errore interpretativo. La Corte ha inoltre osservato che il giudice d'appello aveva spiegato perché il termine "eventuali" non fosse decisivo e aveva valorizzato la previsione convenzionale che subordinava i pagamenti alla presentazione dei rendiconti e al possesso dei requisiti, fatti che risultavano non contestati. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 non può essere usato per rimettere in discussione l'interpretazione del testo normativo o contrattuale quando la censura non si confronta con la ratio decidendi; il motivo ex n. 5 non può risolversi in una diversa lettura delle prove o in un errore interpretativo, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente come parametro ermeneutico delle disposizioni dei decreti assessoriali e delle convenzioni.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che formalmente invochi violazione di legge ma in concreto miri a contestare l'interpretazione data dal giudice di merito a un testo convenzionale o regolatorio è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una diversa lettura delle prove o del contenuto di un atto; esso richiede l'omessa considerazione di un preciso fatto storico, non già un dissenso sull'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra un ulteriore limite di ammissibilità.
  • Quando la convenzione e gli atti integrativi prevedono il pagamento di corrispettivi al ricorrere di condizioni documentali e organizzative non contestate, la parte che pretenda di escludere la debenza deve specificamente attaccare la ricostruzione del giudice di merito, indicando quale ulteriore accertamento sarebbe stato necessario e perché.
  • L'uso dell'espressione "eventuali" in una previsione tariffaria non è di per sé decisivo se il giudice di merito, sulla base del sistema complessivo della convenzione e del decreto, ha ritenuto già accertati i presupposti fattuali e documentali del diritto alla maggiorazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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