Cassazione Penale, Sentenza n. 5312/2022 del 15/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 19/05/2021 del Tribunale del riesame di Trento che aveva dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame proposta dall'Adami avverso l'ordinanza del G.i.p. di Rovereto del 14/10/2020, applicativa della custodia cautelare in carcere. L'ordinanza del riesame aveva ritenuto che, essendo intervenuta in primo grado una sentenza di assoluzione (non definitiva), il ricorrente avesse perduto l'interesse all'impugnazione. Il ricorrente ha dedotto che permane l'interesse ad impugnare al fine di ottenere una pronuncia utile per la successiva domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., avendo egli manifestato tale volontà con memoria personale depositata avanti alla Corte di cassazione e richiamando l'annullamento con rinvio già disposto da questa Corte in precedente decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Trento. Ha ritenuto che l'interesse a coltivare il ricorso contro una misura cautelare cessata persiste quando il ricorrente intende utilizzare la pronuncia ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione e tale volontà sia manifestata e adeguatamente motivata. La Corte ha richiamato il precedente di Sezioni Unite (Testini) e altra giurisprudenza, precisando che l'interesse riguarda l'accertamento della mancanza dei presupposti per l'applicazione della misura (art. 273 e 280 c.p.p.) e non questioni relative alle esigenze cautelari o alla scelta fra misure. Inoltre ha rilevato che, poiché la sentenza di assoluzione era impugnata dal P.M. e dunque non irrevocabile, l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia irrevocabile permane. In conclusione l'ordinanza del riesame è stata annullata e la questione rinviata al Tribunale di Trento per nuovo esame.
Norme richiamate
Richiamato quale norma tra quelle indicate come presupposto formale dell'impugnazione per cassazione; la Corte non ha fornito un'interpretazione sostanziale specifica oltre a considerare il vizio denunciato.
Cited among le norme processuali ricollegate ai motivi di ricorso; non è stata interpretata nel merito se non come riferimento procedurale.
art. 623, lett. a) cod. proc. pen.
Indicato tra i motivi di doglianza volti a denunciare errori procedurali nella pronuncia impugnata; la Corte ha esaminato la fondatezza complessiva del ricorso alla luce dei principi di interesse.
Norma chiave sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha riconosciuto che l'esistenza dell'interesse a impugnare una misura cessata può essere motivata dall'intenzione di chiedere la riparazione ai sensi di tale articolo; inoltre ha precisato che l'interesse è pienamente giustificato quando la sentenza di proscioglimento non è irrevocabile o quando l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della misura è necessario per la futura domanda di riparazione.
Citato come criterio sostanziale: l'interesse a impugnare riguarda l'accertamento che mancassero i presupposti di applicabilità della misura (tra cui i gravi indizi di colpevolezza) previsti da questa norma.
Richiamato insieme all'art. 273: la Corte ha affermato che l'accertamento della mancanza dei presupposti di applicabilità di cui a questi articoli è rilevante ai fini della domanda di riparazione.
art. 315, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale per affermare che la domanda di riparazione e l'intenzione di esercitarla sono atti riservati personalmente alla parte, perciò la volontà di perseguire la riparazione deve risultare con certezza dalla manifestazione dell'interessato.
art. 645, comma 1 cod. proc. pen.
Collegato all'art. 315 per il profilo della riserva personale della domanda di riparazione; la Corte richiede che l'intenzione di chiedere la riparazione sia chiaramente riconducibile alla volontà dell'imputato.
Sentenza Sez. U. n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Principio richiamato: l'interesse a coltivare il ricorso avverso provvedimenti cautelari cessati sussiste se finalizzato alla futura domanda di riparazione e deve essere espressamente e motivatamente dedotto dal ricorrente; la domanda di riparazione è atto personale e quindi la volontà della parte deve risultare con certezza.
Giurisprudenza successiva (es. Sez. 5 n. 19334/2013 Rubino; Sez. 3 n. 48033/2019)
Ulteriori pronunce citate per precisare che l'interesse a impugnare perdura esclusivamente in relazione all'accertamento dei presupposti di applicabilità della misura (artt. 273 e 280) e non in relazione alle esigenze cautelari o alla scelta tra misure; altresì sottolineano l'effetto della irrevocabilità della sentenza di assoluzione sul venir meno dell'interesse.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare una misura cautelare cessata persiste se il ricorrente dichiara e motiva la volontà di utilizzare la pronuncia ai fini di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
- La manifestazione di volontà può essere resa anche in un atto successivo al mutamento dello stato processuale (es. memoria depositata dopo l'assoluzione) purché sia personale e univoca; la Corte richiede una specifica e motivata deduzione.
- L'interesse al riesame perdura soprattutto quando l'assoluzione di primo grado non è irrevocabile (ad es. impugnata dal P.M.); se l'assoluzione è definitiva, tale decisione può di per sé integrare il presupposto per la riparazione e l'interesse può venire meno.
- Ai fini della riparazione, l'accertamento rilevante è quello sulla mancanza delle condizioni di applicabilità della misura (artt. 273 e 280 c.p.p.), non le valutazioni sulle esigenze cautelari o sulla graduazione delle misure.
- Quando si intende impugnare per fini di riparazione, è opportuno documentare concretamente il pregiudizio che deriverebbe dall'omissione della pronuncia e dichiarare chiaramente l'intenzione di chiedere la riparazione ex art. 314 c.p.p.
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