Cassazione Penale, Sentenza n. 265/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela (depositata il 8/11/2024 e accettata). Nonostante l'annullamento, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito; la Cassazione rileva però che tale motivo, in sede di legittimità, non è ammesso salvo vizi di logicità evidenti e che la motivazione della corte distava da tali vizi, avendo valorizzato il consistente danno patrimoniale, le modalità esecutive del reato e la mancanza di resipiscenza dell'imputato. Successivamente la difesa ha depositato un nuovo motivo documentando la rimessione della querela da parte della persona offesa (8 novembre 2024), accettata dall'imputato, che estingue il reato querelabile.
Norme richiamate
Individua il reato contestato (truffa); la Corte ha disposto che, essendo il reato estinto per remissione della querela, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio
Massime di principio
- La rimessione di querela, accettata dall'imputato, estingue il reato querelabile e determina l'annullamento della sentenza anche in sede di Cassazione, senza rinvio.
- Motivi di doglianza relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono difficilmente proponibili in Cassazione salvo che la motivazione di merito presenti evidenti illogicità o contraddizioni.
- Documenti o fatti sopravvenuti (es. remissione di querela) possono essere fatti valere anche in Cassazione se tempestivamente depositati e documentati e possono mutare l'esito del giudizio fino alla estinzione del reato.
- L'estinzione del reato non esclude in genere l'imposizione delle spese processuali a carico dell'imputato, salvo diverse determinazioni del giudice.
- Nel valutare la concessione delle attenuanti generiche il giudice di merito può considerare il danno patrimoniale, le modalità esecutive e la condotta processuale (mancanza di resipiscenza); l'assenza di questi elementi può giustificare il diniego delle attenuanti.
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