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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07195/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, fatto commesso il 9 gennaio 2022. Con il ricorso ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p., lamentando che la pena base fosse stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione. In nota difensiva ha inoltre chiesto la declaratoria di estinzione/improcedibilità del reato per difetto di querela, sostenendo che mancasse una valida querela della persona offesa; in subordine ha insistito per l'accoglimento del ricorso sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della sentenza di merito sulla determinazione della pena, rilevando che erano stati valorizzati elementi specifici, in particolare il rilevante danno economico arrecato alla persona offesa, anche per il valore del bene oggetto del tentato furto e per il suo danneggiamento. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la doglianza sul difetto di querela, perché dagli atti risultava che la persona offesa aveva sporto rituale querela presso la Questura di Palermo in data 9 gennaio 2022. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti tra quelli previsti dalla norma, senza necessità di analitica confutazione di tutti i parametri in modo espresso.

  • art. 640 c.p.

Massime di principio

  • In tema di determinazione della pena, l'obbligo di motivazione del giudice di merito può ritenersi assolto quando la sentenza evidenzi gli elementi concreti valorizzati ai fini della commisurazione, purché risulti l'applicazione complessiva dei criteri legali.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri soltanto a ottenere una nuova e diversa valutazione della congruità della pena, se la determinazione operata dal giudice di merito non è frutto di arbitrio o di illogicità manifesta.
  • La deduzione del difetto di querela è manifestamente infondata quando dagli atti risulti che la persona offesa ha sporto rituale querela prima dell'esercizio dell'azione penale o comunque in modo idoneo a integrare la condizione di procedibilità.
  • Quando il ricorso non individua un vizio di legittimità ma contesta la sola valutazione di merito su pena e procedibilità già correttamente accertate, la declaratoria è di inammissibilità con le conseguenze economiche di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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