Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Milano che aveva respinto la domanda cautelare relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva negato la sospensione del provvedimento impugnato e la tutela interinale diretta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il TAR aveva ritenuto insussistente il fumus boni iuris, valorizzando la revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale disposta dal Prefetto di Napoli, pacifica in atti e costituente presupposto del provvedimento contestato. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che l’appellante non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno e aveva trasmesso autonomamente la domanda alla Questura di Lecco; dopo aver preso atto della revoca del nulla osta, aveva dichiarato, in applicazione della normativa di riferimento, l’inammissibilità dell’istanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo decisiva la revoca del nulla osta all’ingresso, presupposto del provvedimento impugnato, nonché la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e la conseguente inammissibilità dell’istanza presentata autonomamente alla Questura. L’esito negativo è stato ritenuto coerente con un orientamento consolidato della Sezione. L’appellante non è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, quando costituisce presupposto del provvedimento relativo al soggiorno per lavoro, esclude il fumus boni iuris necessario per ottenere la tutela cautelare contro tale provvedimento.
  • La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e la presentazione autonoma della domanda alla Questura possono determinare l’inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, secondo la normativa applicabile.
  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può confermare il rigetto della domanda interinale quando il diniego del primo giudice si fonda su presupposti documentali pacifici e su un orientamento consolidato della Sezione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.