Cassazione Penale, Sentenza n. 11845/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sopranzetti impugna l'ordinanza del 14/09/2021 con cui il GIP ha rigettato l'istanza di remissione in termini nell'ambito dell'opposizione a decreto penale di condanna, ritenendo l'opposizione tardiva e rilevando l'assenza delle condizioni di caso fortuito o forza maggiore previste dall'art. 175 c.p.p. Il ricorrente sostiene che ebbe conoscenza effettiva del decreto il 5/06/2021 (ritiro dalle Poste) e che l'opposizione del 21/06/2021 è quindi tempestiva ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività. Il giudice superiore rileva che l'ordinanza impugnata è stata notificata regolarmente: al difensore il 12/10/2021 e al ricorrente il 16/11/2021; il ricorso è stato proposto il 02/12/2021, oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità, ex art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è richiamata con riferimento alla possibilità di remissione in termini per caso fortuito o forza maggiore; il GIP ha ritenuto che tali fattispecie non fossero state prospettate dal ricorrente.
art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come termine rilevante (30 giorni) per l'opposizione al decreto penale di condanna; il ricorso deduce che l'opposizione del 21/06/2021 rientrava in tale termine in virtù della conoscenza effettiva del decreto il 05/06/2021.
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
La Corte applica questo termine procedurale di 15 giorni (per il rimedio esperito) per giudicare la tempestività del ricorso e dichiara l'inammissibilità per la presentazione oltre il termine.
Richiamato per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità: la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La tempestività dei rimedi va valutata rispetto alle notificazioni risultanti dagli atti: la data di notifica ufficiale (anche a difensore) fa decorrere i termini processuali, salvo valida prova di diversa data di effettiva conoscenza e, comunque, la prova deve essere chiara e tempestiva.
- La remissione in termini per caso fortuito o forza maggiore (art. 175 c.p.p.) richiede che siano prospettati e provati elementi concreti che giustifichino l'impossibilità di osservare i termini; l'omissione di allegazioni specifiche può portare al rigetto.
- Nei procedimenti collegati al decreto penale di condanna è necessario distinguere i diversi termini (es. 30 giorni per l'opposizione a certe condizioni, 15 giorni per impugnazioni successive) e scegliere il rimedio corretto entro il termine pertinente.
- La notifica al difensore può valere a far decorrere i termini anche se il ricorrente dichiara di avere avuto conoscenza in data diversa: in tali casi è cruciale conservare e produrre documentazione (ricevute di ritiro, estratti di spedizione postale) per comprovare la data effettiva di conoscenza.
- Il mancato rispetto dei termini può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni economiche previste (es. condanna alla Cassa delle ammende) e alla luce di ciò è opportuno agire tempestivamente o chiedere la remissione in termini con puntuale e documentata motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11588/2022 del 30/03/2022
- Sentenza penale · 30 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11589/2022 del 30/03/2022
- Sentenza penale · 30 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11591/2022 del 30/03/2022
- Sentenza penale · 30 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11593/2022 del 30/03/2022
- Sentenza penale · 30 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11595/2022 del 30/03/2022
- Sentenza penale · 30 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11596/2022 del 30/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →