Cassazione Penale, Sentenza n. 30604/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per ricettazione. Il ricorrente deduceva: 1) vizio processuale per irregolare notificazione del decreto di citazione (consegna al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p.) su presupposto errato di elezione di domicilio con indirizzo incompleto nonostante fosse noto l'indirizzo corretto; 2) questioni di merito: mancata derubricazione del reato in furto aggravato in presenza di elementi che indicherebbero disponibilità non estemporanea del veicolo (oggetti appartenenti all'imputato rinvenuti nella vettura), erronea esclusione dell'attenuante della particolare tenuità e vizio nella valutazione della recidiva basata sul solo casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa alla nullità della vocatio in judicium fosse tardiva, sollevata solo in appello dopo che in prime cure si era già dedotta una diversa e distinta questione (tardività della notificazione) e dopo che imputato e difensore avevano manifestato acquiescenza, con conseguente sanatoria della nullità ai sensi dell'art.184 c.p.p. e tardività dell'eccezione ai sensi dell'art.180 c.p.p.. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la possibilità di una sindacazione di merito in sede di legittimità, osservando che le doglianze attengono alla rivalutazione degli elementi di fatto (qualificazione del fatto, valutazione dell'attenuante, valutazione della recidiva) riservati al giudice di merito e che la motivazione della sentenza impugnata è risultata adeguata e coerente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha valutato la notificazione effettuata al difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p.; ha ritenuto che eventuali vizi siano stati sanati dall'acquiescenza dell'imputato e del difensore e che la contestazione tardiva sia inammissibile.
Applicato per affermare la tardività dell'eccezione relativa alla nullità della vocatio in judicium sollevata solo in fase d'appello.
Riferito in relazione alla sanatoria della nullità per acquiescenza dell'imputato e del difensore; la condotta processuale ha fatto venir meno il vizio dedotto tardivamente.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamato come fondamento dei motivi di cassazione (violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto che i motivi non dimostrassero una violazione di legge né la manifesta illogicità della motivazione, e che alcuni rilievi erano, invece, mera riconsiderazione di merito.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di ammenda (Euro 3.000) per le caratteristiche del ricorso ritenuto inammissibile e colpevole.
Citato dal ricorrente tra le norme di riferimento per le censure procedurali; la Corte non ha ritenuto che venisse violato il principio evocato alla luce della sanatoria e della tardività delle eccezioni.
Richiamato nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto invece che l'obbligo motivazionale fosse adempiuto con valutazione critica degli elementi probatori.
Norma citata dal ricorrente nel contesto delle censure sulla formazione della sentenza; la Corte ha ritenuto le censure come ricostruzioni di merito non ammissibili in Cassazione.
Richiamo procedurale relativo al contraddittorio scritto; la Corte ha trattato il ricorso conformemente alle disposizioni indicate.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai profili di colpa per la determinazione dell'ammenda ex art.616 c.p.p.; ha contribuito alla valutazione per l'entità della somma irrogata.
Massime di principio
- Le eccezioni processuali relative alla nullità della notificazione devono essere sollevate tempestivamente: l'acquiescenza dell'imputato o del difensore può sanare la nullità e rendere l'eccezione tardiva (art.180 e 184 c.p.p.).
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito e della prova: censure che richiedono una diversa valutazione degli elementi fattuali (qualificazione del fatto, riconoscimento di attenuanti, valutazione della recidiva) sono inammissibili se non fondate su vizi di diritto o su manifesta illogicità della motivazione.
- Per contestare la motivazione del giudice di merito in Cassazione è necessario dedurre specificamente la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'assenza di motivazione: argomentazioni generiche o riassuntive non sono sufficienti.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di spese e ammende (art.616 c.p.p.) quando il ricorso è infondato o scorrettamente proposto, tenendo conto di eventuali profili di colpa.
- Quando si impugna una sentenza è importante confrontarsi espressamente con i punti di fatto e di diritto trattati nella motivazione di appello e indicare chiaramente in quale punto la motivazione sarebbe carente o illogica; omissioni o mancate deduzioni rendono il motivo aspecifico e inammissibile.
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