Sentenza n. 619/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento a) del DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 14118 del 21/12/2020 e relativi elenchi allegati, con la quale la domanda di finanziamento proposta dal Comune di Aieta è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata al novantacinquesimo posto della graduatoria definitiva con un punteggio pari a 37,40 e dell'atto istruttorio oggetto di detto giudizio, pubblicata sul BURC n.128 del 31.12.2020; b) del DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°.226 del 16/01/2020, e dei relativi elenchi allegati, con cui è stata resa nota la graduatoria provvisoria; c) verbale n.4 del 21.03.2019 e del verbale n.5 del 25.03.2019 della Commissione di valutazione proposte progettuali; d) di tutti i verbali della Commissione di valutazione, in cui sono stati espressi i punteggi dei Comuni controinteressati; e) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale che ha collocato la domanda di finanziamento al novantacinquesimo posto della graduatoria definitiva, dichiarandola ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse, nonché gli atti della procedura selettiva e i verbali della commissione di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la graduatoria definitiva e gli atti presupposti di una procedura regionale per l'erogazione di contributi destinati alla valorizzazione dei borghi, deducendo la violazione degli artt. 3, 11 e 12 della l. n. 241/1990, dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 e l'eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che i criteri di valutazione fossero stati determinati dal dirigente che aveva redatto l'avviso, anziché dall'organo politico e mediante regolamento; che la Regione non avesse riesaminato adeguatamente le osservazioni presentate dopo la graduatoria provvisoria; che fosse stato violato un verbale d'intesa concernente il riconoscimento di un finanziamento di 350.000 euro; e che i punteggi numerici attribuiti dalla commissione non motivassero adeguatamente la valutazione del progetto, anche in relazione all'accessibilità del borgo, alla valorizzazione storico-culturale e paesaggistica, all'occupazione e allo sviluppo turistico, nonché rispetto ai punteggi attribuiti ad altri Comuni. La Regione ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall'esame delle eccezioni processuali della Regione e ha respinto il ricorso nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il Comune non aveva impugnato l'avviso pubblico, contenuto nel decreto n. 918/2018, che già stabiliva i parametri, le modalità della procedura e i criteri, indicatori e punteggi massimi per la formazione della graduatoria. Inoltre, la disciplina della procedura selettiva costituisce atto gestionale riconducibile all'amministrazione attiva e non all'organo politico, e non erano state dedotte deviazioni dai criteri prefissati. Il motivo relativo al riesame delle osservazioni è stato respinto poiché l'allegato 3 al decreto definitivo e i verbali richiamati contenevano motivazioni sufficienti sulle ragioni del mancato accoglimento, senza che il ricorrente avesse formulato censure specifiche e pregnanti. È stata respinta anche la doglianza fondata sul verbale d'intesa: l'approvazione della graduatoria definitiva costituisce l'atto finale della procedura a evidenza pubblica e un'intesa precedente non può vincolare la commissione né comprimere la valutazione comparativa, pena la violazione della lex specialis e dell'imparzialità. L'intesa non era qualificabile neppure come accordo ex artt. 11 o 15 della l. n. 241/1990 idoneo a imporre l'erogazione del contributo prima dell'esito della selezione. L'ultima censura è stata respinta perché, quando la lex specialis prevede un sistema chiaro, analitico e articolato di criteri, sottocriteri e punteggi massimi, il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente. Le contestazioni sui punteggi degli altri Comuni avrebbero inoltre comportato un’inammissibile sostituzione del giudice agli apprezzamenti tecnico-discrezionali della commissione, non emergendo ictu oculi profili di irragionevolezza o illogicità. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
La motivazione degli atti amministrativi deve consentire la comprensione delle ragioni della decisione; nella procedura esaminata il sistema di criteri, sottocriteri e punteggi ha consentito di ritenere motivati i giudizi numerici.
La disposizione sugli accordi tra amministrazione e privato non è stata ritenuta applicabile al verbale d'intesa invocato dal Comune, comunque inidoneo a vincolare l'esito della procedura selettiva.
La procedura per la concessione di contributi deve essere disciplinata mediante la predeterminazione di criteri e modalità; l'avviso pubblico impugnabile in via autonoma conteneva i parametri, gli indicatori e i punteggi della selezione.
Il verbale d'intesa non è stato qualificato come accordo tra pubbliche amministrazioni preordinato all'erogazione del finanziamento, poiché il contributo poteva essere concesso solo all'esito della procedura selettiva.
La norma è stata richiamata tra quelle asseritamente violate, ma la sentenza non sviluppa una specifica ratio decidendi autonoma su tale disposizione.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la concessione di contributi pubblici, i criteri, gli indicatori e i punteggi devono essere predeterminati nella lex specialis in attuazione dell'art. 12 della l. n. 241/1990; le censure rivolte ai criteri contenuti nell'avviso devono essere dirette anche contro tale atto, altrimenti risultano inammissibili.
- La disciplina di una procedura selettiva per l'erogazione di contributi costituisce attività gestionale dell'amministrazione attiva e non richiede, per ciò solo, l'adozione dei criteri da parte dell'organo politico o mediante regolamento, quando la procedura sia fondata su una previa disciplina amministrativa e su criteri adeguatamente predeterminati.
- Nelle procedure selettive, il punteggio numerico è sufficiente a motivare il giudizio della commissione quando la lex specialis prevede voci e sottovoci chiare, analitiche e articolate, con limiti minimi e massimi idonei a rendere comprensibile l'iter valutativo.
- Un'intesa o un verbale preliminare tra amministrazione e soggetto aspirante al finanziamento non può predeterminare l'esito della successiva procedura comparativa né vincolare la commissione, poiché il contributo può essere concesso soltanto nel rispetto della lex specialis, della valutazione comparativa e del principio di imparzialità.
- Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione giudicatrice; il sindacato sui punteggi è ammissibile solo in presenza di evidenti profili esterni di irragionevolezza o illogicità, non ravvisabili sulla base di una mera diversa valutazione del progetto o del confronto con altri punteggi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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