Cassazione Civile, Ordinanza n. 20143/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte della società controricorrente, verificando che fossero integrati i requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c.; conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e non ha disposto sulle spese, in ragione dell'intervenuta accettazione.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Il procedimento di cassazione riguardava il ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale di Roma, ma il testo dell'ordinanza non espone la controversia sostanziale originaria né i motivi del ricorso per cassazione. Dal contenuto risulta solo che la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso e che la controparte l'ha accettata; la Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti di rito per la rinuncia accettata e ha ritenuto che non dovessero essere poste spese a carico di alcuna parte.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, per produrre effetto, deve rispettare i requisiti di forma e contenuto previsti dalla norma.
La rinuncia accettata dalla controparte consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla parte intimata o controricorrente e rispetti i requisiti di legge, comporta l'estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia accettata, il giudice di legittimità non provvede sulle spese se dal testo della decisione risulta che l'accettazione esclude una diversa regolamentazione.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non entra nel merito delle censure proposte con il ricorso.
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