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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18769/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2015, emessa sulla base della determinazione forfetaria dell’imposta collegata alla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti per l’attività di sale giochi e biliardi svolta dalla società. Il giudice d’appello aveva ritenuto che la contribuente non avesse validamente esercitato l’opzione per il regime ordinario IVA, perché non risultava la comunicazione all’Agenzia tramite compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 14-bis d.P.R. n. 640/1972 e dell’art. 1 d.P.R. n. 442/1997, sostenendo che l’opzione per il regime ordinario era stata in realtà validamente effettuata e mai revocata, anche mediante comunicazione alla SIAE, e che comunque la scelta poteva desumersi da comportamenti concludenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente nulla la notificazione del ricorso all’agente della riscossione, ma ha escluso la necessità di rinnovarla perché la lite riguardava solo la debenza del tributo e, quindi, la legittimazione passiva spettava alla sola Agenzia delle Entrate. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che il regime forfetario previsto per gli apparecchi e congegni da gioco non esclude la possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario IVA; tale opzione, anche se non formalizzata nel quadro VO, può essere desunta da comportamenti concludenti e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame della validità dell’opzione e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 74, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    consente al contribuente, in presenza del regime forfetario collegato agli apparecchi da gioco, di optare per il regime ordinario IVA; la validità dell’opzione deve essere verificata anche alla luce di comportamenti concludenti.

  • art. 14-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640

    il regime forfetario relativo agli apparecchi e congegni per il gioco lecito riguarda sia l’imposta sugli intrattenimenti sia l’IVA, ma le due imposte restano autonome quanto al regime applicabile.

  • art. 1 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442

    le opzioni fiscali e i regimi di determinazione dell’imposta possono risultare anche da comportamenti concludenti e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

  • art. 4 l. n. 342 del 2000

    la regola del d.P.R. n. 442/1997 è stata ritenuta applicabile anche a condotte anteriori alla sua entrata in vigore, in base alla norma interpretativa richiamata dalla Corte.

  • art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

    richiamato per la costituzione dell’Agenzia delle Entrate al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale indicata a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel regime tributario che prevede un’imposta forfetaria per determinate attività di gioco, il contribuente può comunque optare per il regime ordinario dell’IVA, poiché l’autonomia delle imposte consente una scelta diversa sulla modalità di determinazione e riscossione dell’imposta.
  • L’omessa formalizzazione dell’opzione nella dichiarazione annuale non è di per sé decisiva, se dagli atti e dai comportamenti del contribuente emerge in modo univoco l’esercizio dell’opzione per facta concludentia.
  • In tema di opzioni fiscali, il giudice di merito deve verificare non solo il rispetto delle formalità dichiarative, ma anche se la volontà del contribuente sia desumibile da comportamenti concludenti e dalla tenuta della contabilità.
  • Nelle liti tributarie in cui si controverte esclusivamente sulla debenza del tributo, l’agente della riscossione non è litisconsorte necessario; la controversia resta concentrata sul rapporto sostanziale con l’amministrazione finanziaria.
  • La nullità della notificazione del ricorso a una parte non necessaria non impone la rinnovazione dell’atto quando la sua partecipazione al giudizio sia superflua per la decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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