Ordinanza n. 6169/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare n. 2697/2026, limitatamente al contrasto tra motivazione e dispositivo
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., deducendo il contrasto tra la motivazione dell’ordinanza cautelare n. 2697/2026, dalla quale risultava chiaramente l’accoglimento della domanda cautelare, e il dispositivo, che disponeva invece il rigetto dell’istanza cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di correzione. Ha ritenuto che la procedura di correzione dell’errore materiale sia applicabile anche al contrasto tra motivazione e dispositivo quando la decisione risultante dalla motivazione sia inequivoca e immediatamente rilevabile. Ha quindi sostituito nel dispositivo dell’ordinanza n. 2697/2026 la parola “respinge” con la parola “accoglie”, disponendo le annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, c.p.a. e l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; la procedura è applicabile anche al contrasto tra motivazione e dispositivo quando la decisione corretta risulti inequivocabilmente dalla motivazione.
Impone l’effettuazione delle annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata mediante oscuramento.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammissibile anche quando vi sia contrasto tra motivazione e dispositivo, purché la statuizione corretta emerga dalla motivazione in modo chiaro, univoco e immediatamente rilevabile, senza necessità di una nuova valutazione decisoria.
- Quando la motivazione di un’ordinanza cautelare evidenzia inequivocabilmente l’accoglimento della domanda, l’indicazione nel dispositivo del rigetto può essere corretta mediante il procedimento previsto dall’art. 86 c.p.a., sostituendo la formula dispositiva erronea con quella coerente con la decisione effettivamente assunta.
Come è indicizzato
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