Cassazione Penale, Ordinanza n. 36167/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. Con l'unico motivo ha censurato l'eccessività del trattamento sanzionatorio, contestando in particolare la determinazione della pena base, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico e indeterminato ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non confrontandosi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre ha rilevato che la doglianza atteneva al trattamento punitivo ed era quindi non consentita in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata, non emergendo vizi logici o difetti motivazionali della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; una censura generica, che non indichi gli elementi posti a base dell'impugnazione, è inammissibile.
artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 R.D. 267/1942
Disposizioni poste a base della condanna confermata in appello; dalla decisione emerge che il fatto è stato qualificato come reato fallimentare.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o indeterminato e non consente di comprendere con precisione quali errori siano imputati alla sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio se la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
- La censura sulla pena base, sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; in mancanza, il motivo è manifestamente infondato e inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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