Cassazione Penale, Sentenza n. 19124/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente contestava il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), sostenendo che la Corte di merito non avrebbe valutato adeguatamente tutti gli indici rilevanti (condotta, danno, colpevolezza) e che la decisione sarebbe stata illogica per avere rigettato la particolare tenuità senza adeguata motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito può risultare anche implicitamente dall'argomentazione che valuta gravità oggettiva e grado di colpevolezza ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Pur riconoscendo l'incertezza sulla durata dell'evasione (favorabile al ricorrente), la Corte territoriale ha legittimamente valorizzato la recidiva reiterata infraquinquennale e il fatto che l'imputato si trovava in affidamento in prova con ampi permessi di uscita, ritenendo tali elementi sintomatici di accresciuta gravità e maggiore intensità del dolo. La giustificazione fornita dal ricorrente (recuperare un farmaco analgesico) è rimasta priva di riscontri probatori e irrilevante rispetto alle alternative possibili, quindi non idonea a integrare la particolare tenuità. Conseguentemente è stato confermato il diniego dell'art. 131-bis e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
Criteri per la valutazione del trattamento sanzionatorio: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; utilizzato per valutare la congruità della sanzione e l'applicabilità dell'art. 131-bis.
Giurisprudenza Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 (Milone)
Principio secondo cui la motivazione relativa alla particolare tenuità può risultare anche implicitamente dall'argomentazione del giudice di merito.
Giurisprudenza Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
La valutazione per l'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, ai sensi dell'art. 133.
Giurisprudenza Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020 (Pascucci)
Riconosce che possono coesistere spiegazioni diverse per l'applicazione di circostanze attenuanti e che il riconoscimento della recidiva può legittimamente escludere la particolare tenuità per l'accentuata gravità del grado di colpevolezza.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o pericolo; non basta un'affermazione formale della minima offensività.
- La recidiva reiterata, ancorché infraquinquennale, costituisce elemento che può escludere l'applicabilità della particolare tenuità in quanto indica un grado di colpevolezza e pericolosità aumentati.
- In caso di incertezza sulla esatta durata o modalità della condotta favorevole al ricorrente, il giudice dovrebbe preferire la ricostruzione più favorevole, ma ciò può non essere risolutivo se altri elementi (recidiva, stato di affidamento con permessi) aggravano la valutazione complessiva.
- Le giustificazioni soggettive (es. necessità medica) devono essere provate; se rimangono prive di riscontri probatori o esistono alternative senza violazione della misura, non sono idonee a integrare la particolare tenuità.
- La motivazione del giudice d'appello può essere implicita purché emerga chiaramente l'analisi degli indici richiesti dalla legge; la relativa argomentazione è esaminabile in Cassazione ma non richiede sempre enunciazioni formali puntuali.
- In casi analoghi, valutare attentamente la presenza di recidiva e dello status esecutivo (es. affidamento in prova, permessi) quando si prospetta l'applicabilità dell'art. 131-bis; la loro presenza pesa fortemente contro la non punibilità.
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