Cassazione Civile, Ordinanza n. 08405/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di arretramento di una costruzione edificata dai vicini a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine con il terreno della ricorrente. La ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e 874-877 c.c., sostenendo che non potesse operare il principio di prevenzione perché tra i due fondi vi era un muretto di recinzione che ostacolava la costruzione in appoggio o in aderenza. Inoltre, la ricorrente ha contestato il rilievo secondo cui sul proprio fondo non avrebbe potuto edificare alcuna costruzione, essendo l'intero terreno gravato da servitù di passaggio a piedi e con veicoli a favore del fondo dei resistenti. I resistenti hanno contrastato il ricorso, sostenendo la correttezza della decisione di merito che aveva escluso la fondatezza della domanda di arretramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione impugnata. Ha osservato che il principio di prevenzione opera nel sistema delle distanze solo quando il secondo costruttore abbia in concreto la possibilità di esercitare le opzioni previste dagli artt. 874, 875 e 877 c.c.; se tali opzioni non sono praticabili, il principio non può tradursi in un vantaggio ingiustificato per uno dei confinanti. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato l'accertamento della Corte d'appello secondo cui il fondo della ricorrente non era edificabile perché integralmente gravato da servitù di passaggio. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
La norma fissa la distanza minima legale tra costruzioni su fondi confinanti e costituisce il punto di partenza del sistema delle distanze.
È richiamato come disposizione che consente, nel sistema delle distanze, particolari modalità di edificazione rispetto al confine e al fabbricato preveniente.
È richiamato come disposizione che consente al vicino di costruire in aderenza o con modalità equivalenti, se in concreto praticabili.
È richiamato come disposizione che disciplina l'edificazione in aderenza e il coordinamento con il principio di prevenzione.
art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema delle distanze legali tra costruzioni, il principio di prevenzione opera solo se il fondo del secondo costruttore è concretamente edificabile e se sono praticabili le opzioni di edificazione previste dagli artt. 874, 875 e 877 c.c.
- Quando il fondo del vicino non sia edificabile o non consenta l'esercizio delle facoltà di costruzione in appoggio, in aderenza o a distanza utile, il principio di prevenzione non può essere invocato per imporre al preveniente un sacrificio ulteriore o per attribuire al prevenuto un vantaggio ingiustificato.
- La disciplina delle distanze mira a evitare la formazione di intercapedini tra fabbricati e a tutelare interessi sia privati sia pubblici, quali igiene, decoro e sicurezza; la sua applicazione va quindi coordinata con la concreta edificabilità dei fondi interessati.
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