Cassazione Penale, Sentenza n. 41146/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugna la sentenza del G.I.P. del 27/06/2025 che aveva dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza del processo. Deduce vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): a) contraddittorietà perché il G.I.P. ha ritenuto l'imputato presente all'udienza del 02/05/2025 (per la nomina di procuratore speciale) e ha constatato la regolare costituzione delle parti il 27/06/2025, ma poi ha affermato l'omessa conoscenza del processo; b) carenza di motivazione perché il G.I.P. non ha spiegato perché la procura speciale conferita all'avv. Sara Genta il 15/07/2024 (per opposizione al decreto penale e per richieste di riti alternativi) non sarebbe sufficiente a dimostrare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ricostruito il quadro fattuale (identificazione del Chotu, elezione di domicilio a Imola, notifica e opposizione al decreto penale, nomina di procuratore speciale per l'opposizione, udienza del 02/05/2025 nella quale l'imputato è stato considerato presente tramite procuratore e rinvio al 27/06/2025, verbale di vane ricerche del 15/06/2025, presenza del difensore all'udienza del 27/06/2025), la Corte ha rilevato che il G.I.P. non ha adeguatamente valutato circostanze rilevanti ai fini della conoscenza del processo (nomina di difensore, elezione di domicilio, opposizione al decreto penale, procura speciale, presenza tramite procuratore). La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per il prosieguo, rilevando che la sentenza di non doversi procedere era infondata alla luce degli elementi probatori e delle norme applicabili.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di non doversi procedere; la Corte ricorda che tale sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione e che la statuizione del G.I.P. va motivata alla luce degli elementi sulla conoscenza del processo
"Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante"
La Corte interpreta la norma come richiamata per valutare la conoscenza del processo: il giudice deve considerare notifiche, atti compiuti dall'imputato, nomina del difensore e altre circostanze; nel caso la G.I.P. non ha compiutamente valutato tali elementi
"È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale"
La Corte richiama la disposizione per affermare che la rappresentanza in udienza tramite procuratore speciale vale come presenza dell'imputato e quindi è indice di conoscenza del processo
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente il ricorso per Cassazione per vizio di motivazione; il PM ha invocato tale motivo e la Corte lo ha ritenuto fondato
Sez. U, n. 5847 del 26/09/2024 (richiamata)
"La sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen."
Precedente della Corte che conferma la legittimazione e i termini per l'impugnazione in Cassazione delle sentenze ex art. 420-quater
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e/o la conferimento di procura speciale per l'opposizione a decreto penale e per la richiesta di riti alternativi costituiscono elementi forti, da valutare come indici di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
- La presenza in udienza tramite procuratore speciale, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter c.p.p., deve essere considerata come presenza dell'imputato e può giustificare il prosieguo in sua assenza se ricorrono le condizioni previste
- L'elezione di domicilio e l'identificazione formale dell'imputato (con indicazione di recapiti e obbligo di comunicare variazioni) sono circostanze rilevanti che il giudice deve valutare prima di dichiarare la mancata conoscenza del processo
- Un verbale di vane ricerche non prova di per sé che il domicilio eletto sia inesistente o che l'imputato non vi abbia mai risieduto; occorre valutare documentazione anagrafica e altre prove sulla effettiva reperibilità
- Il giudice non può dichiarare la mancata conoscenza del processo senza motivare in modo congruo la valutazione delle notificazioni, degli atti compiuti dall'imputato e della nomina/attività del difensore; la insufficiente motivazione è motivo di annullamento in Cassazione
- Errori materiali nelle comunicazioni di udienza (es. data errata) non escludono automaticamente la conoscenza del processo se vi sono altri elementi che dimostrano l'effettiva consapevolezza del procedimento da parte dell'imputato
- In presenza di opposizione a decreto penale e di procura speciale per riti alternativi, è plausibile ritenere che l'imputato fosse a conoscenza della pendenza del processo, salvo che risultino prove efficaci del contrario
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