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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5114/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Saija ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, pur riconoscendo a Saija alcune somme per differenze retributive e danni per licenziamento inefficace, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo l'importo dovuto. I motivi del ricorso principale (cinque) contestavano: 1) omissione di pronuncia sull'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di forma (art. 342 c.p.c.); 2) erronea valutazione delle prove e del peso di specifiche testimonianze; 3) errata decisione sull'inquadramento contrattuale (categorie D2 vs E2) e relativa declaratoria del CCNL; 4) valutazione sbagliata circa periodi di disoccupazione e conseguente esclusione del compenso per lavoro straordinario; 5) errata liquidazione delle spese di giudizio. Gagliandolo ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi che denunciavano vizi di motivazione, errori di diritto civile (varie norme del codice civile relative all'adempimento e responsabilità) e omissioni di esame su fatti decisivi (ad es. notifica dell'impugnativa del licenziamento e quantificazione del danno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi per carenza di specificità, per avere tentato una rivalutazione del merito (vietata in sede di legittimità), o per omissione di elementi probatori nel ricorso (mancata indicazione della comparsa di costituzione in primo grado). Ha confermato che l'appello di merito aveva correttamente applicato il procedimento trifasico per l'inquadramento delle mansioni e che le contestazioni processuali sollevate tardivamente o in modo generico non potevano invalidare la decisione. Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per mancanza di rilevanza e decisività. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti per reciproca soccombenza. Infine la Corte ha disposto l'applicazione delle norme sul contributo previsto (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002) in relazione alla data di proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Fondamento per la censura di violazione di legge e per i motivi di cassazione; la Corte lo invoca per valutare tipologie di vizio dedotte ma ricorda che non consente la rivalutazione del merito.

  • art. 342, primo e secondo comma, c.p.c.

    Requisiti di specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità non fosse stata prospettata con la necessaria precisione e che comunque i giudici di merito avessero implicitamente superato l'eccezione decidendo sul merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiesta di autosufficienza dei mezzi di impugnazione in cassazione; più volte rilevata la carenza di specificità nel ricorso in violazione di questa norma.

  • artt. 416 e 437 c.p.c.

    Norme processuali dedotte in relazione alla valutazione e assunzione delle prove; la Corte ha ritenuto le doglianze come tentativo di rivalutazione probatoria non consentita.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio di libertà della valutazione della prova nel giudice del merito; invocato dal ricorrente ma la Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità.

  • artt. 2697 e 2709 c.c.

    Regole sulla prova nel processo civile e presunzioni; citate nella contestazione della valutazione probatoria ma la Corte ha ritenuto la contestazione inammissibile quale rinnovata dialettica sul fatto.

  • art. 6 CCNL dipendenti aziende produttrici laterizi e manufatti in cemento (5.3.1990)

    Contratto collettivo invocato per l'inquadramento delle mansioni; la Corte d'appello ha applicato il procedimento trifasico confrontando declaratorie E2 e D2 e la Cassazione ha ritenuto corretta tale applicazione.

  • art. 91 e 92 c.p.c.

    Norme sulle spese di lite; la questione della compensazione è stata esaminata alla luce della riforma parziale della sentenza di merito e della normativa (L. n. 263/2005) relativa all'obbligo di motivazione della compensazione.

  • art. 2 L. n. 263/2005 e art. 39-quater d.l. n. 273/2005 conv. in L. n. 51/2006

    Norme che hanno introdotto l'obbligo di indicare i motivi della compensazione delle spese per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore; la Corte ha osservato che la controversia era stata introdotta prima della decorrenza e che la compensazione poteva essere disposta per giusti motivi.

  • art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE)

    Richiesta di rinvio pregiudiziale respinta perché la questione non era ritenuta rilevante e decisiva per la decisione, e il rinvio non è un rimedio automatico a richiesta delle parti.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Norme internazionali richiamate dal ricorrente per profili di diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto la richiesta di rinvio a trattato/comunitario formulata in modo vago e non decisiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di motivazione della sentenza; i ricorsi incidentali che invocavano nullità per violazione di questo articolo sono stati ritenuti carenti di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di contributo; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione in relazione alla data di proposizione del ricorso.

  • artt. 1334, 1335, 1206-1209, 1217, 1220, 1218, 1225, 1227 c.c.

    Norme del codice civile richiamate nel ricorso incidentale in tema di obbligazioni, adempimento, responsabilità e compensazione; la Corte ha ritenuto tali doglianze in gran parte come domanda di nuovo esame del merito o prive di specificità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita la rivalutazione degli elementi di fatto o della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito: i motivi che mirano a rimettere in discussione il giudizio di fatto sono inammissibili.
  • La specificità dei motivi (art. 342 c.p.c. e art. 366 c.p.c.) è obbligatoria: chi impugna deve indicare con chiarezza i punti dell'atto impugnato e le ragioni del vizio; il difetto di autosufficienza comporta l'inammissibilità della censura.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è automatico su mera richiesta di parte: il giudice nazionale lo dispone solo se la questione comunitaria è concreta, rilevante e decisiva per la decisione.
  • Nelle controversie di lavoro il procedimento di inquadramento contrattuale segue il modello 'trifasico' (accertamento dell'attività concreta, individuazione delle qualifiche del CCNL, confronto): la corretta applicazione di questo metodo rende difficilmente sindacabile la decisione in sede di legittimità.
  • La compensazione delle spese può essere disposta per giusti motivi anche se la sentenza è stata parzialmente riformata, specie quando la controversia è iniziata prima dell'entrata in vigore della disciplina che impone motivazione specifica della compensazione.
  • Le eccezioni sollevate tardivamente nel processo di merito (es. contestazioni analitiche di paghe o periodi di disoccupazione) possono essere ritenute ininfluenti se non adeguatamente documentate o tempestivamente controtesate.

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