Cassazione Civile, Sentenza n. 5117/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto la revisione della rendita INAIL per l’aggravamento dei postumi di un infortunio sul lavoro. Il Tribunale aveva deciso in senso parzialmente sfavorevole alla domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2831/2016, depositata il 17 maggio 2016, in parziale riforma aveva riconosciuto una menomazione del 20 per cento, anziché del 18 per cento attribuito dall’INAIL in sede di revisione, con decorrenza dal 1º settembre 2015. L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 83, comma 8, del D.P.R. n. 1124 del 1965: la revisione per aggravamento non sarebbe stata consentita perché l’aggravamento era intervenuto oltre dieci anni dalla data di decorrenza della rendita. Il lavoratore intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’unico motivo dell’INAIL. Ha ribadito che il termine complessivo di dieci anni delimita il periodo entro il quale deve verificarsi la variazione delle condizioni che fonda la revisione e che il dies a quo è la data di maturazione del diritto alla prestazione, non la data del provvedimento di liquidazione né quella dell’inizio della materiale corresponsione. Poiché l’aggravamento risaliva all’agosto 2015, oltre dieci anni dalla decorrenza della rendita, la revisione non poteva essere disposta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito rigettando la domanda originaria. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il lavoratore alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.
Norme richiamate
art. 83, commi 1, 7 e 8, D.P.R. n. 1124/1965
Il dies a quo del termine di dieci anni previsto dal citato D.P.R. n. 1124, art. 83, comma 8, – entro il quale può procedersi, a domanda dell’assicurato o per disposizione dell’Istituto, alla revisione della rendita – è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita, posto che l’atto formale ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva.
Il termine decennale per la revisione della rendita decorre dalla maturazione del diritto alla prestazione, perché il provvedimento di liquidazione e l’inizio materiale dei pagamenti hanno natura meramente dichiarativa e ricognitiva. La revisione per aggravamento richiede che la variazione rilevante si sia verificata entro il periodo temporale previsto dalla disciplina.
Massime di principio
- Il termine decennale previsto per la revisione della rendita da infortunio sul lavoro non è un termine di prescrizione o di decadenza, ma delimita l’ambito temporale in cui deve verificarsi l’aggravamento o il miglioramento che fonda il diritto alla revisione.
- Il termine decennale per la revisione decorre dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, non dalla data del provvedimento di liquidazione né da quella di inizio della materiale corresponsione della rendita, poiché tali atti hanno natura dichiarativa e ricognitiva.
- La revisione per aggravamento non può essere disposta quando l’aggravamento si sia verificato oltre il decennio decorrente dalla maturazione del diritto alla rendita.
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