Cassazione Civile, Sentenza n. 4980/2022 del 15/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare (art. 55-quater, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 165/2001) per ripetute e ingiustificate assenze dal servizio nel periodo aprile-giugno 2017. La ricorrente contestava la qualificazione delle sue mansioni (sosteneva di avere svolto solo mera sorveglianza nello studio individuale e non le 'attività alternative' all'insegnamento della Religione Cattolica), la legittimità dell'applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 252/2016 e di atti/circolari richiamati (circ. n. 205/2017, circ. n. 432/1/6/2017), nonché carenze motivazionali e vizi di fatto della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto inammissibili i motivi che criticavano la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito in presenza di doppia conforme (tribunale e corte d'appello) e ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi che censuravano l'applicazione dell'O.M. n. 252/2016 e l'interpretazione degli atti scolastici. Confermato quindi il legittimo licenziamento per assenze ingiustificate. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilievo sulla possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001
art. 55-quater, comma 1, lett. b) ; art. 55-bis, commi 4, 5 e 9-ter
La Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater lett. b) per ripetute assenze ingiustificate; i poteri disciplinari del datore di lavoro pubblico sono stati applicati coerentemente con gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
Ordinanza Ministeriale n. 252/2016
OM n. 252 del 19 aprile 2016, art. 8, commi 14, 15 e 17
La Corte ha ritenuto che l'OM possa essere richiamata per qualificare l'attività di assistenza allo studio individuale come attività rilevante ai fini della partecipazione agli scrutini e della valutazione, con conseguente obbligo di presenza, e che l'interpretazione degli atti amministrativi spetti al giudice di merito.
Circolare dell'Ufficio scolastico (atto interno)
Circ. n. 205 del 28/1/2017; Circolare n. 432 dell'1/6/2017
Le circolari che attribuiscono incarichi (assistenza allo studio individuale) e ordinano la presenza agli scrutini costituiscono fatto idoneo a fondare l'obbligo di prestazione e la contestazione disciplinare; la loro interpretazione compete al giudice di merito.
cod. proc. civ.
art. 360 nn. 3, 4 e 5; art. 348-ter; artt. 112, 132, 115, 116, 416 comma 3; art. 437 comma 2
La Corte ha applicato i limiti della sindacabilità in Cassazione: non è verificabile in sede di legittimità la valutazione di fatto resa da due giudici conformi (doppia conforme) e i vizi motivazionali devono essere specificamente indicati per essere esaminati.
cod. civ.
Richiamato il principio sulla distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'accertamento probatorio di merito fosse pacifico e correttamente valutato.
legge n. 604/1966
Richiamato fra le norme citate dalla ricorrente in tema di tutela contro i licenziamenti, ma la Corte non ha ritenuto applicabile quanto prospettato dalla ricorrente in contraddizione con gli accertamenti di merito.
D.P.R. n. 115/2002 e legge n. 228/2012
art. 13, comma 1-quater; art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale maggior versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, in ragione del rigetto integrale del ricorso.
Costituzione
Richiamata fra le norme processuali invocate; la Corte ha ribadito i limiti di sindacabilità delle decisioni di merito in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se due gradi di giudizio di merito hanno concluso concordemente sui fatti (doppia conforme), la Corte di Cassazione limita il sindacato sulla ricostruzione probatoria: le censure contro la valutazione di fatto sono inammissibili salvo specifica illogicità o contrasto interno alla motivazione.
- L'interpretazione di atti amministrativi e circolari scolastiche spetta al giudice di merito; in Cassazione è possibile censurarla solo indicando puntualmente i canoni ermeneutici violati e le incongruenze motivazionali.
- In materia disciplinare pubblica, l'attribuzione formale di incarichi tramite circolari e l'ordine di servizio possono legittimare l'obbligo di prestazione e la conseguente sanzione in caso di assenza ingiustificata.
- Le doglianze processuali su applicabilità di norme (es. OM riferite ad anni diversi) devono dimostrare concretamente l'inidoneità dell'atto a incidere sul singolo caso; l'eccezione astratta non vale se il giudice di merito ha fornito valutazione coerente.
- Per contestare efficacemente un licenziamento per assenze, è utile documentare sia l'assenza di incarichi formali che la reale natura delle attività svolte (p.es. mera sorveglianza vs attività didattica), e opporsi già in primo grado alle prove testimoniali e documentali invocate dal datore di lavoro.
- Le spese e oneri processuali possono essere aggravati in caso di rigetto integrale del ricorso, con possibile obbligo di maggior contributo unificato secondo le disposizioni vigenti.
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