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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5115/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente (Rocca) impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, revocando il decreto ingiuntivo, aveva però condannato RFI a corrispondergli euro 87.226,27 per differenze retributive, ritenendo computabili le "carte di libera circolazione" nella retribuzione. Rocca deduceva vari vizi di diritto (tra cui violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e per l'annotazione d'ufficio della prescrizione; errata individuazione del periodo utile per la pretesa; ignoranza dei conteggi prodotti; errato calcolo delle spettanze; doglianze sulla compensazione delle spese). RFI, con ricorso incidentale, sosteneva che le carte di libera circolazione non costituiscono retribuzione e pertanto non dovevano essere computate nelle differenze retributive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Rocca e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto da RFI (assorbendo il secondo). Ha ritenuto che le carte di libera circolazione non costituiscono elemento retributivo, in linea con il consolidato orientamento di legittimità richiamato, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi affermati. La Corte ha altresì disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e richiamato l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 in ordine al contributo unificato eventualmente dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamata dalle parti in relazione a censure di ultrapetizione e all'eccezione di prescrizione; la Corte osserva che, comunque, senza gli atti di primo grado non è stata fornita la prova di quanto dedotto e quindi le doglianze non potevano essere adeguatamente valutate.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiesto come limite probatorio in cassazione: la mancata produzione degli atti del grado precedente impedisce alla Corte di legittimità di verificare la fondatezza delle doglianze relative a vicende processuali di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La Corte ricorda i limiti della censura in cassazione per violazione delle regole sulla formazione della prova: il vizio è sindacabile in sede di legittimità solo se il giudice ha dichiarato di non applicare la regola o ha basato la decisione su prove non introdotte dalle parti (o acquisite d'ufficio oltre i poteri). L'omesso esame di elementi probatori non integra automaticamente il vizio quando il fatto storico rilevante è stato considerato.

  • art. 91 e art. 92, comma 2, c.p.c.

    Rilevati in relazione alla compensazione delle spese: la Corte conferma che la compensazione è ammissibile quando risultano gravi ed eccezionali ragioni o, come nel caso, in presenza di parziale e reciproca soccombenza e quando le ragioni sono chiaramente desumibili dalla motivazione.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato tra le norme in tema di retribuzione: la Corte, puntualizzando la giurisprudenza, distingue i benefit che integrano la retribuzione da quelli che non lo sono in base al rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato in tema di modalità e natura della retribuzione; utilizzato per inquadrare la natura delle utilità concesse al lavoratore.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalle parti in ordine alla tutela retributiva costituzionale; la Corte interpreta la questione alla luce del criterio civilistico e della giurisprudenza sulla nozione di retribuzione.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dall'incidentale in relazione ai limiti del sindacato di merito in cassazione (omesso esame del quantum attribuibile alle carte); la Corte ha ritenuto assorbite le questioni e le ha risolte nel senso della non retributività delle carte.

  • art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    La Corte ha fatto espresso richiamo ai precedenti di legittimità ai sensi di questa disposizione per motivare il seguire l'orientamento consolidato sulla non computabilità delle carte di libera circolazione.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in relazione all'esito del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002

    Applicato in ordine all'obbligo, a carico del ricorrente principale, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato alla luce dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Le agevolazioni di libera circolazione (carte/abbonamenti gratuiti) sono in genere da considerare non retributive se: sono svincolate dalla prestazione lavorativa, legate allo status di dipendente/pensionato e non convertibili in denaro né sostituibili da pagamento, e quindi non rientrano nel sinallagma retributivo.
  • In Cassazione le doglianze che richiedono l'analisi degli atti di merito non possono essere efficacemente valutate se chi ricorre non produce il fascicolo del grado precedente (art. 366 c.p.c.): la mancata produzione limita il sindacato.
  • Le censure per violazione delle regole probatorie (artt. 115 e 116 c.p.c.) sono sindacabili in cassazione nei limiti molto stringenti previsti dalla giurisprudenza: occorre dimostrare che il giudice abbia esplicitamente disatteso la regola o abbia fondato la decisione su prove acquisite oltre i poteri.
  • La compensazione delle spese può essere disposta dal giudice di merito in caso di parziale e reciproca soccombenza; la decisione deve essere adeguatamente desumibile dalla motivazione anche se non richiede una motivazione separata.
  • Se la parte resistente propone ricorso incidentale e la Corte di legittimità accoglie i suoi motivi sostanziali, può cassare parzialmente la decisione di merito e rinviare per un nuovo esame coerente con i principi consolidati, incidendo così sull'entità del credito riconosciuto al lavoratore.

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