Cassazione Civile, Sentenza n. 5116/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente assicuratore)
La controversia
La ricorrente, quale erede del coniuge deceduto all’età di 84 anni, aveva chiesto il riconoscimento della rendita ai superstiti, sostenendo che le conseguenze della silicosi del coniuge, già riconosciuta dall’INAIL come malattia professionale a partire dal 1969, avessero contribuito alla morte. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 1017/2015 depositata il 22 giugno 2015, riformò la decisione di primo grado e rigettò la domanda: sulla base della consulenza tecnica svolta in appello ritenne il quadro patologico più compatibile con una silicatosi che con una silicosi e, in ogni caso, escluse il nesso tra la silicosi e il decesso, attribuito alle complicanze di una patologia cardiovascolare e a un episodio accidentale di emorragia cerebrale seguito da craniotomia. Con il primo motivo, la ricorrente denunciò violazione degli artt. 437, 99, 100, 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., contestando che il consulente avesse attribuito rilievo a un referto radiologico prodotto dall’INAIL soltanto in appello senza che la Corte territoriale avesse deciso sulla sua ammissibilità e indispensabilità. Con il secondo motivo denunciò violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando l’adesione acritica alla consulenza d’appello, il mancato apprezzamento di referti e cartelle cliniche e delle osservazioni rivolte alla consulenza, nonché la conseguente apparenza della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dal passaggio della relazione peritale riportato nel ricorso non risultava che il referto radiologico contestato fosse decisivo per le conclusioni dell’ausiliare e per la ratio della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la motivazione della Corte d’appello rendeva riconoscibile l’iter logico seguito per escludere il nesso causale, mentre le doglianze miravano a ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione della consulenza, delle osservazioni e del materiale istruttorio, già esaminati dal giudice di merito; non era stato inoltre trascurato un fatto storico decisivo nei termini richiesti. Non sono state liquidate spese, permanendo i presupposti per l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Il motivo è inammissibile in quanto dal passo della relazione peritale, riportato in ricorso, non risulta che il referto, di cui la ricorrente lamenta l’acquisizione, sia stato “decisivo” ai fini delle conclusioni rassegnate dall’ausiliare e, così, della ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata.
La censura relativa all’acquisizione in appello del documento è inammissibile quando non risulta dimostrato che quel documento sia stato decisivo per le conclusioni peritali e per la decisione impugnata.
Il motivo è inammissibile in quanto dal passo della relazione peritale, riportato in ricorso, non risulta che il referto, di cui la ricorrente lamenta l’acquisizione, sia stato “decisivo” ai fini delle conclusioni rassegnate dall’ausiliare e, così, della ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla produzione documentale perché non risultava che il referto contestato fosse decisivo ai fini della decisione.
Il motivo è inammissibile in quanto dal passo della relazione peritale, riportato in ricorso, non risulta che il referto, di cui la ricorrente lamenta l’acquisizione, sia stato “decisivo” ai fini delle conclusioni rassegnate dall’ausiliare e, così, della ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata.
La censura concernente l’acquisizione del referto non supera il vaglio di ammissibilità quando non è dimostrata la sua decisività per l’esito della controversia.
Da un canto è chiaramente individuabile, nella sentenza impugnata, l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per pervenire a negare il nesso di causa tra la morte del coniuge e la silicosi.
La sentenza di merito non è viziata per omessa pronuncia quando dalla motivazione è chiaramente individuabile il percorso logico-giuridico seguito per decidere la questione controversa.
Dall’altro il mezzo d’impugnazione si risolve in una richiesta, alla Corte di legittimità, di rivalutare la perizia, le note di osservazioni della ricorrente alla perizia del (OMISSIS), la nota di replica dell’ausiliare officiato in giudizio e le ulteriori note autorizzate di osservazioni alla successiva replica dell’ausiliare, in definitiva di uno scrutinio di legittimità inammissibilmente volto a sollecitare una rilettura del compendio istruttorio, già esaminato e valutato dalla Corte territoriale senza trascurare alcun fatto storico, principale o secondario che se esaminato avrebbe condotto, con certezza o alta probabilità, ad un esito diverso della lite.
Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito; la censura di omesso esame richiede inoltre l’indicazione di un fatto storico decisivo che sia stato effettivamente trascurato.
Il motivo è inammissibile in quanto dal passo della relazione peritale, riportato in ricorso, non risulta che il referto, di cui la ricorrente lamenta l’acquisizione, sia stato “decisivo” ai fini delle conclusioni rassegnate dall’ausiliare e, così, della ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata.
La censura sull’acquisizione del referto non è ammissibile in assenza della dimostrazione che il documento abbia inciso in modo decisivo sull’esito della lite.
art. 111 Cost.
Da un canto è chiaramente individuabile, nella sentenza impugnata, l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per pervenire a negare il nesso di causa tra la morte del coniuge e la silicosi.
La motivazione non è apparente quando consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Da un canto è chiaramente individuabile, nella sentenza impugnata, l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per pervenire a negare il nesso di causa tra la morte del coniuge e la silicosi.
La motivazione è sufficiente, rispetto al vizio dedotto, se rende riconoscibile l’iter logico-giuridico che ha condotto all’esclusione del nesso causale.
Nulla deve statuirsi sulle spese per avere la Corte di merito dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esonero, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le quali, in difetto di comunicazioni concernenti variazioni reddituali nelle more intervenute, devono presumersi sussistenti anche per il giudizio di legittimità.
In assenza di comunicazioni di variazioni reddituali, le condizioni di esonero dalle spese già accertate nel merito sono presunte sussistenti anche nel giudizio di cassazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Il contributo ulteriore è commisurato a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi delle parti, secondo la disposizione richiamata.
Massime di principio
- È inammissibile la censura relativa all’acquisizione di un documento quando il ricorso non dimostra che esso sia stato decisivo per le conclusioni peritali e per la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione della consulenza tecnica, delle osservazioni dei consulenti e del complesso delle prove già esaminati dal giudice di merito.
- La denuncia di omesso esame richiede l’individuazione di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, che sia stato effettivamente trascurato e che, se considerato, avrebbe condotto con certezza o alta probabilità a un diverso esito.
- La motivazione non è apparente quando rende chiaramente individuabile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per decidere la controversia.
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