Cassazione Penale, Ordinanza n. 32668/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua opposizione contro il provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998. Nel ricorso per cassazione ha dedotto una violazione di legge, sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente valutato la sua pericolosità sociale ai fini dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione. La Corte rileva però che la censure erano inconferenti, perché nel caso concreto l'espulsione era stata disposta come misura alternativa alla detenzione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, e non come misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e inconferente rispetto al reale titolo dell'espulsione, cioè misura alternativa alla detenzione e non misura di sicurezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in conformità ai principi richiamati dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998
consente l'espulsione come misura alternativa alla detenzione; nel caso concreto la Corte precisa che tale istituto non va confuso con la misura di sicurezza dell'espulsione.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'espulsione è disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 come misura alternativa alla detenzione, non è corretta una censura costruita sulla disciplina della misura di sicurezza e sulla valutazione della pericolosità sociale propria di quest'ultima.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze investono un presupposto giuridico diverso da quello effettivamente applicato dal giudice impugnato, risultando così inconferenti rispetto alla ratio decidendi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ove il ricorso presenti profili di colpa.
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