Sentenza n. 12466/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) della determinazione Agea 12.12.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.50725, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2002/2003, inviata alla ricorrente a mezzo pec in data 14.12.2022 (doc. 1); b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2002/03” (indicata come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza normativa ha infatti privato di effetti il provvedimento impugnato, eliminando l’utilità concreta e attuale di una pronuncia di annullamento. Non vi è stata quindi una decisione sulla legittimità originaria del ricalcolo né sui motivi di ricorso. L’AGEA non si è costituita e il Collegio ha disposto nulla sulle spese.
Atto impugnato: determinazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare sul latte per la campagna lattiera 2002/2003
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la determinazione AGEA del 12 dicembre 2022, notificata il 14 dicembre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare relativo al periodo 2002/2003, nonché gli atti presupposti e connessi concernenti il conteggio dei quantitativi di latte, la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, evidenziando che l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate secondo le nuove disposizioni. Poiché il provvedimento impugnato era stato notificato nel dicembre 2022, esso è divenuto inefficace ex lege.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende inefficaci ex lege le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa elimina ex lege gli effetti dell’atto impugnato, il ricorrente perde l’interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L’inefficacia sopravvenuta dell’atto impugnato non comporta, di per sé, una pronuncia sulla legittimità originaria del provvedimento, salvo che permanga uno specifico interesse alla decisione nel merito, non ravvisato nella fattispecie.
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