Cassazione Civile, Ordinanza n. 27922/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia non riguarda il merito di una lite sostanziale, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'ordinanza n. 20442/2023 era stata pronunciata la condanna delle controparti al pagamento delle spese di legittimità in favore della parte assistita dalla ricorrente, ma per mero errore materiale era stata omessa la distrazione delle spese in favore del difensore che ne aveva espressamente fatto richiesta nel ricorso per cassazione. La ricorrente, avvocato costituito in proprio ex art. 86 c.p.c., ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza per integrare il dispositivo con la formula di distrazione delle spese in suo favore quale antistataria. Il procedimento si è svolto nei confronti delle società intimate nel precedente giudizio, senza che dal testo emergano contestazioni di merito ulteriori rispetto alla correzione richiesta.
La decisione
La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un errore materiale nell'ordinanza n. 20442/2023, consistente nella mancata distrazione delle spese di lite in favore del difensore della parte vittoriosa. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza, stabilendo che al capo relativo alla condanna alle spese debbano aggiungersi le parole 'con distrazione in favore dell'avvocato Maria Letizia Bortone, antistataria'. Il provvedimento si conclude dunque con l'accoglimento della richiesta di correzione, senza riesame del merito della precedente decisione.
Norme richiamate
Consente al difensore di stare in giudizio in proprio; nel caso di specie il ricorso per correzione è stato proposto dall'avvocato in proprio quale difensore della parte assistita.
È la base normativa del procedimento di correzione dell'errore materiale in sede di legittimità; la Corte lo applica per integrare il dispositivo della precedente ordinanza.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto quando risulti che la decisione non ha riportato integralmente quanto già desumibile dalla volontà decisoria espressa nel testo, come nel caso dell'omessa distrazione delle spese richiesta in ricorso.
- Quando il difensore abbia chiesto la distrazione delle spese e la condanna alle spese sia stata pronunciata in favore della parte assistita, l'omissione della formula di distrazione integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, senza necessità di riapertura del giudizio di merito.
- Il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura meramente integrativa e non consente di modificare la sostanza della decisione, ma solo di rettificare omissioni o inesattezze formali del dispositivo.
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