Cassazione Penale, Sentenza n. 12713/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Caltanissetta, della condanna per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011 per aver omesso di versare la cauzione di euro 300,00 imposta come misura accessoria. La difesa aveva dedotto l'impossibilità economica del pagamento e lo stato di necessità, documentando la situazione di indigenza del nucleo familiare; la Corte territoriale aveva ritenuto la documentazione lacunosa e aveva escluso l'esimente, ritenendo la somma "modesta" e sostenendo che l'indigenza non equivale automaticamente a stato di necessità quando possa essere ovviata con comportamenti non penalmente rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della Corte d'appello meramente assertiva e insufficiente: la Corte territoriale non ha spiegato perché la documentazione prodotta fosse inidonea né ha valutato se fossero necessari e possibili accertamenti d'ufficio per verificare la reale condizione economica dell'imputato. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'impossibilità economica è rilevabile nel giudizio penale (con onere di allegazione in capo all'imputato) e che l'elemento soggettivo del reato manca quando l'omissione dipende da mancanza di disponibilità economica. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma punisce l'inosservanza dell'obbligo di versamento della cauzione imposto con misure di prevenzione; la giurisprudenza e la Cassazione ammettono che l'impossibilità economica di adempiere può escludere l'elemento soggettivo del reato quando la mancanza di disponibilità sia reale e dimostrata
Cass. Sez. 5, n. 38310/2016
Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Rv. 267857
Principio secondo cui l'impossibilità economica è deducibile nel giudizio penale e grava sul giudice l'obbligo di accertare la reale condizione economica dell'imputato; all'imputato incombe l'onere di allegazione dei fatti impeditivi del pagamento
Cass. Sez. 1, n. 51874/2019
Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Rv. 277918
Ulteriore principio giurisprudenziale che esclude l'elemento soggettivo del reato quando l'omesso deposito della cauzione dipende dalla mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta non rimproverabile
Massime di principio
- L'impossibilità economica di adempiere a un obbligo accessorio (es. cauzione) può escludere il dolo richiesto dal reato: il giudice penale deve valutare la reale condizione economica dell'imputato.
- All'imputato spetta l'onere di allegare i fatti che impedivano il pagamento; se l'allegazione risulta lacunosa, il giudice deve comunque motivare dettagliatamente la sua valutazione e, se necessario, esercitare i poteri istruttori d'ufficio per accertare la situazione patrimoniale/economica.
- La valutazione della "modestia" dell'importo è relativa e va compiuta in relazione alla concreta situazione economica dell'obbligato; un importo apparentemente piccolo può essere rilevante se incide significativamente sulle risorse disponibili.
- Lo stato di necessità richiede il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile; la mera condizione di povertà o indigenza non basta se esistono alternative lecite e non penalmente rilevanti per fronteggiare la difficoltà.
- La mancanza di una motivazione completa e non meramente assertiva circa l'inidoneità della documentazione probatoria è motivo di annullamento della decisione e rinvio per nuovo esame.
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