Cassazione Penale, Sentenza n. 27623/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Contemporaneamente condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato indicato negli articoli citati (art. 624, art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen.). Durante il giudizio di legittimità la querela relativa al reato è stata rimessa; a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 il reato è divenuto procedibile a querela, per cui la remissione della querela ha rilevanza estintiva dell'azione penale.
Norme richiamate
art. 624 e art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen.
Sono le norme penali in relazione alle quali la ricorrente era stata condannata; la sentenza le richiama come titolo del reato oggetto del procedimento
Ha modificato la procedibilità del reato rendendolo procedibile a querela; conseguentemente la remissione della querela estingue l'azione penale per tale fattispecie
Massime di principio
- Se, per effetto di una modifica normativa, un reato diventa procedibile soltanto a querela e la querela viene rimessa, l'azione penale si estingue e le condanne non definitive possono essere annullate senza rinvio.
- La remissione della querela prodotta anche durante il pendente giudizio di legittimità può avere efficacia estintiva sull'azione penale, se la materia è divenuta querela-procedibile.
- Occorre verificare la validità della remissione: deve essere fatta dalla persona legittimata (la persona offesa), senza vizi di capacità o di volontà; altrimenti l'effetto estintivo può essere contestato.
- L'estinzione del reato per remissione di querela riguarda l'azione penale ma non impedisce eventuali azioni civili risarcitorie della persona offesa.
- Anche se il reato viene estinto e la sentenza penale annullata, il giudice può comunque pronunciare condanne al pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato quando ritenuto dovuto.
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