Cassazione Penale, Ordinanza n. 29977/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato una precedente decisione di condanna. Dal testo emerge che il ricorrente articolava due motivi, ma la Corte di cassazione li qualifica come mere doglianze in fatto, sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. Non sono specificati nel testo né il reato contestato né il contenuto analitico delle doglianze, se non che riguardavano il giudizio di responsabilità.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono diretti a contestare valutazioni di fatto già esaminate e disattese sia dalla Corte territoriale sia dal giudice di primo grado, in una situazione di doppia conforme. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra l'ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia colpevolmente determinato la causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già valutate e disattese dai giudici di appello e di primo grado, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel caso di doppia conforme, la mera reiterazione di doglianze in punto di fatto non consente un nuovo scrutinio di legittimità sul giudizio di responsabilità, se la Corte territoriale ha già fornito una risposta giuridicamente corretta e coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'imputato dimostri di non aver versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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