Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25034/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione del GUP che aveva omologato il patteggiamento, lamentando l\'illegittima riqualificazione del capo F) in "concorso nella emissione di false fatturazioni": a suo avviso si tratterebbe di un mero illecito amministrativo di elusione fiscale posto in essere a proprio vantaggio, senza la finalità di assicurare l\'evasione dell\'IVA a terzi.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per motivo manifestamente infondato. La Corte ritiene che il capo d\'imputazione indicasse chiaramente la finalità di consentire l\'evasione dell\'IVA a terzi (FIDO e DONADEO), per cui la qualificazione come "concorso nella emissione di false fatturazioni" non appare, prima facie, erronea o strumentale. Per effetto della declaratoria di inammissibilità totale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 4.000,00 alla Cassa delle Ammende quale sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen. (c.p.p.)

    La declaratoria di inammissibilità totale, se fondata su motivo manifestamente infondato, comporta la condanna alle spese processuali e può comportare l\'applicazione di una sanzione pecuniaria (qui Euro 4.000) per la colpa nell\'aver proposto il ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza/giurisprudenza

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata come precedente per affermare che l\'inammissibilità dovuta a proposta di ricorso con colpa può giustificare una sanzione pecuniaria; utilizzo a supporto della statuizione sul nesso di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Se l\'imputazione contiene espressa indicazione della finalità di favorire l\'evasione fiscale di terzi, la riqualificazione in reato tributario "concorso nella emissione di false fatturazioni" è difficilmente censurabile come errata in sede di impugnazione se tale finalità è documentata.
  • Un ricorso che appaia manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare, oltre alla condanna alle spese, anche una sanzione pecuniaria per colpa ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.; pertanto evitare impugnazioni prive di ragionevole fondamento.
  • Per contestare proficuamente una riqualificazione del fatto da illecito amministrativo a reato tributario è necessario mostrare concretamente l\'assenza di elementi che dimostrino la finalità di consentire l\'evasione di terzi (es. mancanza di collegamenti con i soggetti beneficiari, assenza di prova dell\'uso delle fatture per evadere l\'IVA).
  • L\'accordo di patteggiamento omologato dal GUP trova particolare tutela se la ricostruzione fattuale proposta dalle parti è coerente con l\'imputazione; le censure contro l\'omologazione devono quindi colpire aspetti fattuali rilevanti e non solo questioni di qualificazione giuridica astratta.
  • Prima di proporre ricorso, valutare il rischio di rilievi di inammissibilità e di eventuali sanzioni pecuniarie: un\'impugnazione fondata su mere contestazioni formali o non supportate da elementi nuovi può esporre il ricorrente a conseguenze economiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.