Cassazione Penale, Sentenza n. 13807/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia dell'11/02/2022 che aveva dichiarato Mauro Spagnolo responsabile del reato previsto dall'art.5 del d.lgs. n.74/2000 per non aver presentato le dichiarazioni fiscali relative al 2010, con evasione quantificata in Euro 87.501,06. Il ricorrente ha contestato l'erronea applicazione della legge penale e ha dedotto insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo la mancata prova del dolo specifico richiesto dall'art.5 (contestando che la Corte avesse basato la condanna sulla sola entità del superamento della soglia, su testimonialità e non su accertamenti tecnico-contabili)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il superamento della soglia di punibilità prevista dall'art.5 d.lgs. 74/2000 costituisca elemento costitutivo del reato e possa provare il dolo specifico anche nella forma del dolo eventuale, specie se accompagnato dalla consapevolezza dell'ammontare del tributo dovuto. Inoltre la Corte ha ritenuto rilevante, come ulteriore indizio non censurabile in sede di legittimità, la scarsa e residuale attività operativa della società nel 2010 e il comportamento successivo (mancato pagamento). Poiché la difesa aveva censurato solo una delle diverse ragioni autonome poste a base della decisione, il ricorso risultava carente di specificità e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il superamento della soglia di punibilità dell'imposta evasa è elemento costitutivo del reato di omessa dichiarazione e può legittimare, unitamente alla consapevolezza dell'ammontare dovuto, la ricostruzione del dolo specifico anche nella forma del dolo eventuale
art. 17, comma 1, d.lgs. n.74/2000 e disposizioni modificate dall'art.2, comma 36-vicies semel, lett. 1), d.l. 13.8.2011, n.138 conv. dalla L. 14.9.2011, n.148
La durata della prescrizione per i reati previsti dalla l. n.74/2000 è stata fissata in otto anni, aumentata di due anni a seguito di interruzione; tale valutazione ha determinato la non estinzione del reato al momento della pronuncia e ha giustificato il rinvio disposto dalla Cassazione
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che ha consentito alla Corte di Cassazione di rinviare la decisione alla Corte d'appello di Perugia dopo aver rilevato la violazione di legge nella precedente pronuncia
Consente la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile, ove non risultino elementi che il ricorrente abbia agito senza colpa
Sentenza Corte Costituzionale 13.6.2000, n.186
Richiamata quale parametro per la valutazione della sussistenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito con colpa
Cass. sez. III, 23.11.2017, n.7000/2018 (Venturini)
Giurisprudenza che afferma che il superamento della soglia di punibilità può rappresentare elemento idoneo a provare il dolo specifico
Cass. sez. III, 19.1.2016, n.18936
Principio secondo cui la prova del dolo specifico può essere desunta dall'entità del superamento della soglia se accompagnata dalla piena consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta
Cass. sez. III, 28.2.2020, n.16469
Conferma che il comportamento successivo (es. mancato pagamento delle imposte non dichiarate) può essere valutato come indice della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione
Cass. sez. III, 6.12.2017, n.2754/2018 (Bimonte)
Affermato il principio in base al quale il mancato esercizio di una critica su tutte le "rationes decidendi" autonome può comportare inammissibilità per difetto di specificità del ricorso
Massime di principio
- Per il reato di omessa dichiarazione (art.5 d.lgs. 74/2000) il superamento della soglia dell'imposta evasa è elemento costitutivo e può, da solo o unitamente ad altri indizi, provare il dolo specifico, anche nella forma del dolo eventuale
- La consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta è cruciale: l'entità dell'evasione ha valore probatorio solo se il soggetto aveva piena coscienza della consistenza dell'imposta
- Comportamenti successivi (per esempio il mancato pagamento) e circostanze oggettive (es. drastica riduzione dell'attività societaria) possono costituire indizi idonei a integrare l'elemento soggettivo
- In Cassazione il ricorso deve essere specifico e affrontare tutte le ragioni autonome che hanno sorretto la decisione impugnata; censurare solo una delle motivazioni autonome può rendere il ricorso inammissibile per difetto di specificità
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa
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