Sentenza del 16/11/2020 n. 3539 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Notificazioni - Accolto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che la copia della cartella inviata in formato .pdf, priva di firma digitale o di altro mezzo che ne attesti la conformità, non abbia valenza giuridica sufficiente a costituire notifica valida della cartella di pagamento; conseguentemente la notifica è stata dichiarata invalida/inefficace rispetto agli effetti richiesti dall'ente notificante.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento trasmessa in formato .pdf, sostenendo che la copia inviata non era corredata da firma digitale né da altro mezzo idoneo a garantirne la conformità all'originale; pertanto la copia non avrebbe valenza giuridica e non garantirebbe la corrispondenza puntuale col documento originale.
Norme richiamate
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005)
Un documento informatico privo di firma digitale o di altro riferimento che ne certifichi la conformità all'originale non garantisce piena efficacia probatoria e non può sostituire l'originale ai fini della notificazione.
D.P.R. n. 602/1973 (norme sulla cartella di pagamento e sulla notifica degli atti di riscossione)
La cartella di pagamento deve essere notificata nelle forme previste dalla legge; una copia non conforme o non attestata nella sua conformità non soddisfa i requisiti di valida notificazione richiesti per produrre gli effetti tipici dell'atto di riscossione.
Massime di principio
- La trasmissione di una copia informatica di un atto amministrativo o di riscossione richiede strumenti che garantiscano la conformità all'originale (firma digitale, sistema di certificazione, o altri mezzi legalmente riconosciuti); in mancanza, la copia può essere inefficace come notifica.
- Il contribuente può impugnare la notifica basandosi sull'assenza di modalità che assicurino la conformità del documento elettronico all'originale; il giudice può dichiarare invalida la notifica e disporre l'annullamento o rendere inefficaci gli effetti della cartella.
- Chi effettua notifiche elettroniche deve adottare procedure e tecnologie che garantiscano integrità, autenticità e conformità (es. firma digitale, conservazione sostitutiva, o notifiche tramite canali legalmente previsti come la PEC ove applicabile). L'inosservanza espone l'atto al rischio di inefficacia.
- In situazioni simili il privato dovrebbe: 1) contestare formalmente la notifica indicando l'assenza di strumenti di conformità; 2) raccogliere e conservare le comunicazioni ricevute; 3) chiedere al giudice l'accertamento dell'invalidità della notifica e, se necessario, la produzione dell'originale informatico firmato o della prova della corretta procedura di notifica.
- La tempestività dell'impugnazione è importante: pur potendo agire per far valere l'invalidità della notifica, il contribuente deve prestare attenzione ai termini processuali e alle eventuali condizioni per sospendere gli effetti esecutivi dell'atto.
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